(1) L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito: „La/il presidente del Consiglio o una sua delegata/un suo delegato, qualora ne faccia richiesta, è sentita/sentito dalla commissione del Consiglio provinciale competente per la trattazione dei progetti di legge, dei disegni di legge e degli altri atti di cui al presente comma e ha il diritto di partecipare a tale riunione senza il diritto di intervenire anche dopo l’audizione.“
(2) Il penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:
„Il termine può essere elevato su richiesta motivata della/del presidente del Consiglio ovvero ridotto per ragioni di urgenza prospettate dal Consiglio provinciale o dalla Giunta provinciale.”