1. Il premio può essere concesso unicamente alle aziende in cui si svolge l’apprendistato tradizionale, che hanno formato apprendisti e apprendiste ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, recante “Ordinamento dell’apprendistato”, e successive modifiche, e li hanno accompagnati all’esame di fine apprendistato di cui all’articolo 16 della citata legge provinciale.
2. Possono accedere ai premi le imprese formative iscritte secondo il rispettivo ordinamento vigente nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, le libere professioniste e i liberi professionisti iscritti agli albi o negli elenchi di cui all’articolo 2229 del codice civile, le lavoratrici autonome e i lavoratori autonomi che svolgono un’attività artigianale, industriale, commerciale, di servizio, turistica o agricola in provincia di Bolzano.
3. Il premio è concesso alle imprese formative i cui apprendisti/le cui apprendiste hanno concluso il periodo di pratica professionale previsto per l’attività oggetto d’apprendistato nell’impresa, hanno superato l’esame di fine apprendistato e hanno svolto almeno la metà del periodo d’apprendistato previsto nell'impresa formativa.
4. Per il calcolo del periodo d’apprendistato si prendono in considerazione solo mesi interi. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e successive modifiche, per i rapporti di apprendistato stagionali otto mesi di apprendistato contano come un anno intero.
5. Il periodo di apprendistato può essere frequentato anche in varie imprese partner (associate) o collegate ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il premio per un determinato/una determinata apprendista può essere richiesto solo da un’impresa.