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n) Decreto del Presidente della Provincia 8 agosto 2022, n. 201)
Modifica del regolamento in materia di coltivazione, raccolta, lavorazione e vendita di piante officinali, piante aromatiche e piante selvatiche

1)
Pubblicato nel B.U. 11 agosto 2022, n. 32.

Art. 1

(1) Nel comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6, le parole: “del certificato di abilitazione” sono sostituite dalle parole “dei requisiti”.

Art. 2

(1) Nella rubrica dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6, le parole “Certificato di abilitazione alla coltivazione di piante officinali e alla” sono sostituite dalle parole: “Requisiti per la coltivazione di piante officinali e per la”.

(2) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6, è così sostituito:

“c) certificato attestante la qualificazione professionale “Coltivazione, raccolta e commercializzazione piante officinali, aromatiche e alimurgiche” ai sensi del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.”

Art. 3

(1) L’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

„Art. 6 Percorso formativo ed esame di certificazione per la qualificazione professionale “Coltivazione, raccolta e commercializzazione piante officinali, aromatiche e alimurgiche

1. Per il conseguimento del certificato di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), la persona interessata deve frequentare un percorso formativo obbligatorio della durata minima di 150 ore e superare uno specifico esame di certificazione. Nell’ambito del percorso formativo vengono sviluppate le competenze definite nella qualificazione professionale “Coltivazione, raccolta e commercializzazione piante officinali, aromatiche e alimurgiche”.

2. Il percorso formativo è organizzato dalla Scuola professionale Laimburg e dalla Scuola professionale provinciale per la frutti-viticoltura e il giardinaggio in lingua italiana, in collaborazione con il Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg e l’Agenzia Demanio provinciale.

3. L’esame di certificazione è svolto da una commissione nominata secondo i criteri vigenti in materia di certificazione delle competenze. L’esame di certificazione consiste in una prova scritta, una prova pratica e un colloquio tecnico.”

Art. 4

(1) Dopo l’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 6/bis:

„Art. 6/bis Norma transitoria

1. I certificati di abilitazione rilasciati prima del 1° luglio 2022 mantengono la loro validità.”

Art. 5

(1) Nel decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. nel testo italiano del titolo e degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9 la parola: “vendita” è sostituita, ovunque ricorra, dalla parola: “commercializzazione”;
  2. nel testo tedesco del titolo, dell’articolo 1, comma 3, lettere a) e c), nonché della rubrica degli articoli 2, 3 e 4, la parola: “Verkauf” è sostituita dalla parola: “Vermarktung”;
  3. nel testo tedesco dell’articolo 1, comma 1, e dell’articolo 5, comma 3, le parole: “den Verkauf” sono sostituite dalle parole: “die Vemarktung”;
  4. nel testo tedesco dell’articolo 2, comma 1 e dell’articolo 3, comma 1, le parole: “der Verkauf” sono sostituite dalle parole: “die Vermarktung”;
  5. nel testo tedesco dell’articolo 9, comma 1, le parole: “des Verkaufs” sono sostituite dalle parole: “der Vermaktung”;
  6. nel testo tedesco dell’articolo 5, commi 1 e 4, le parole: “zum Verkauf” sono sostituite dalle parole: “zur Vermarktung”;
  7. nel testo tedesco degli articoli 2, comma 3, 3, comma 4, 4, commi 2 e 3 e 5, comma 2 la parola: “verkauft” viene sostituita dalla parola: “vermarktet”;
  8. nel testo tedesco dell’articolo 5, comma 1, la parola: “verkaufen” è sostituita dalla parola: “vermarkten”;
  9. nel testo italiano della rubrica e del comma 1 degli articoli 4 e 5 la parola: “aromatiche” è sostituita dalla parola: “alimurgiche”;
  10. nel testo italiano dell’articolo 4, comma 3, le parole: “selvatiche – anche aromatiche” sono sostituite dalla parola: “alimurgiche”.

Art. 6

(1) L’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 7

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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