(1) Nella rubrica dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6, le parole “Certificato di abilitazione alla coltivazione di piante officinali e alla” sono sostituite dalle parole: “Requisiti per la coltivazione di piante officinali e per la”.
(2) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6, è così sostituito:
“c) certificato attestante la qualificazione professionale “Coltivazione, raccolta e commercializzazione piante officinali, aromatiche e alimurgiche” ai sensi del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.”