(1) Il comma 4/quater dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito:
“4/quater Presupposto per l’applicazione delle aliquote ridotte previste dal comma 4 per i fabbricati utilizzati prevalentemente per l’attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, è il raggiungimento di un effettivo grado di utilizzo di almeno il 20 per cento del grado massimo di utilizzazione. Il grado massimo di utilizzazione viene calcolato moltiplicando il numero massimo di posti letto comunicati dall’impresa ricettizia per 365 giorni, se l’attività viene esercitata per l’anno intero. Per le imprese ricettizie che hanno comunicato dei periodi di apertura più brevi, il grado massimo di utilizzazione è calcolato in proporzione. Lo stesso principio si applica anche se durante l’anno le imprese ricettizie comunicano l’inizio o il termine della loro attività, oppure l’aumento o la riduzione dei posti letto. L’effettivo grado di utilizzo viene determinato sulla base dei pernottamenti comunicati ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, per il periodo dal 1° settembre dell’anno precedente al 1° ottobre dell’anno di imposta. Per le imprese ricettizie che comunicano l’inizio della loro attività durante l’anno si applica, per i primi sei mesi, l’aliquota ridotta stabilita dal Comune ai sensi del comma 4, senza considerare il grado di utilizzo.”
(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è aggiunto il seguente comma:
“4. In prima applicazione del comma 6 dell’articolo 1, la Giunta provinciale approva la deliberazione entro il 30 settembre 2022.”