(1) Le dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari di nuova costruzione di cui all’articolo 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, e le dichiarazioni di variazione dello stato dei beni di cui all’articolo 20 del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall’articolo 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, unitamente ai relativi elaborati grafici, devono essere redatte in formato digitale seguendo regole tecniche comuni a quelle previste per le planimetrie di divisione in porzioni materiali e per le loro variazioni di cui all’articolo 23, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007, n. 6/L, e successive modifiche.
(2) A tal fine i provvedimenti amministrativi adottati dalla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’articolo 23, comma 7, del decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007, n. 6/L, sulla produzione delle planimetrie di edifici divisi in porzioni materiali, devono contenere anche le disposizioni per la produzione e la presentazione delle dichiarazioni al catasto dei fabbricati.
(3) L’applicazione della disciplina contemplata ai commi 1 e 2 è subordinata all’implementazione dei relativi programmi informatici e in particolare del software di ausilio alla redazione automatizzata delle dichiarazioni, che deve essere comune a quello per la produzione delle planimetrie di edifici divisi in porzioni materiali.
(4) Non confluiscono negli atti del libro fondiario i dati che hanno rilevanza esclusivamente catastale, fatte salve le informazioni relative alla corrispondenza tra i diversi identificativi – subalterno e porzione materiale – utilizzati nei due sistemi.