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a) Decreto del Presidente della Provincia 27 giugno 2022, n. 181)
Disposizioni sulla compilazione e presentazione delle pratiche di aggiornamento del catasto fabbricati per il coordinamento con l’ordinamento tavolare

1)
Pubblicato nel B.U. 30 giugno 2022, n. 25.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento contiene disposizioni sulla compilazione e presentazione delle pratiche di aggiornamento del catasto fabbricati al fine di assicurare il necessario coordinamento con l’ordinamento tavolare, ai sensi dell’articolo 19, comma 16, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 2 (Redazione delle dichiarazioni al catasto dei fabbricati)

(1) Le dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari di nuova costruzione di cui all’articolo 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, e le dichiarazioni di variazione dello stato dei beni di cui all’articolo 20 del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall’articolo 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, unitamente ai relativi elaborati grafici, devono essere redatte in formato digitale seguendo regole tecniche comuni a quelle previste per le planimetrie di divisione in porzioni materiali e per le loro variazioni di cui all’articolo 23, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007, n. 6/L, e successive modifiche.

(2) A tal fine i provvedimenti amministrativi adottati dalla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’articolo 23, comma 7, del decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007, n. 6/L, sulla produzione delle planimetrie di edifici divisi in porzioni materiali, devono contenere anche le disposizioni per la produzione e la presentazione delle dichiarazioni al catasto dei fabbricati.

(3) L’applicazione della disciplina contemplata ai commi 1 e 2 è subordinata all’implementazione dei relativi programmi informatici e in particolare del software di ausilio alla redazione automatizzata delle dichiarazioni, che deve essere comune a quello per la produzione delle planimetrie di edifici divisi in porzioni materiali.

(4) Non confluiscono negli atti del libro fondiario i dati che hanno rilevanza esclusivamente catastale, fatte salve le informazioni relative alla corrispondenza tra i diversi identificativi – subalterno e porzione materiale – utilizzati nei due sistemi.

Art. 3 (Presentazione ed evasione delle dichiarazioni)

(1) Le dichiarazioni di cui all’articolo 2, ad eccezione di quelle finalizzate a procedimenti amministrativi iniziati d’ufficio, sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati – o che comunque è tenuto per legge a presentare la dichiarazione ¬– e dal/dalla professionista che ha redatto gli atti grafici di cui sia prevista l’allegazione, e contengono dati e notizie tali da consentire l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. La categoria, la classe e la relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l’attribuzione della categoria e della rendita per le unità a destinazione speciale o particolare sono definite dall’ufficio del catasto competente in sede di evasione e registrazione della dichiarazione negli atti catastali. Nelle stesse dichiarazioni sono riportati, per le singole unità immobiliari a destinazione ordinaria, anche i dati relativi alle superfici di cui all’allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

(2) Le dichiarazioni sono destinate all’aggiornamento degli archivi catastali e al rilascio di esiti di consultazioni o certificazioni con modalità informatizzate. La loro evasione si completa solo con la variazione dei dati catastali in atti.

(3) A titolo di attestazione dell’avvenuta presentazione delle dichiarazioni, l’ufficio del catasto rilascia al dichiarante una copia degli esiti delle elaborazioni effettuate.

(4) Le dichiarazioni e la documentazione allegata sono conservate secondo le disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.