(1) Le dichiarazioni di cui all’articolo 2, ad eccezione di quelle finalizzate a procedimenti amministrativi iniziati d’ufficio, sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati – o che comunque è tenuto per legge a presentare la dichiarazione ¬– e dal/dalla professionista che ha redatto gli atti grafici di cui sia prevista l’allegazione, e contengono dati e notizie tali da consentire l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. La categoria, la classe e la relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l’attribuzione della categoria e della rendita per le unità a destinazione speciale o particolare sono definite dall’ufficio del catasto competente in sede di evasione e registrazione della dichiarazione negli atti catastali. Nelle stesse dichiarazioni sono riportati, per le singole unità immobiliari a destinazione ordinaria, anche i dati relativi alle superfici di cui all’allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
(2) Le dichiarazioni sono destinate all’aggiornamento degli archivi catastali e al rilascio di esiti di consultazioni o certificazioni con modalità informatizzate. La loro evasione si completa solo con la variazione dei dati catastali in atti.
(3) A titolo di attestazione dell’avvenuta presentazione delle dichiarazioni, l’ufficio del catasto rilascia al dichiarante una copia degli esiti delle elaborazioni effettuate.
(4) Le dichiarazioni e la documentazione allegata sono conservate secondo le disposizioni vigenti.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.