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a) Decreto del Presidente della Provincia 27 giugno 2022, n. 181)
Disposizioni sulla compilazione e presentazione delle pratiche di aggiornamento del catasto fabbricati per il coordinamento con l’ordinamento tavolare

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1)
Pubblicato nel B.U. 30 giugno 2022, n. 25.

Art. 2 (Redazione delle dichiarazioni al catasto dei fabbricati)

(1) Le dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari di nuova costruzione di cui all’articolo 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, e le dichiarazioni di variazione dello stato dei beni di cui all’articolo 20 del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall’articolo 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, unitamente ai relativi elaborati grafici, devono essere redatte in formato digitale seguendo regole tecniche comuni a quelle previste per le planimetrie di divisione in porzioni materiali e per le loro variazioni di cui all’articolo 23, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007, n. 6/L, e successive modifiche.

(2) A tal fine i provvedimenti amministrativi adottati dalla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’articolo 23, comma 7, del decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007, n. 6/L, sulla produzione delle planimetrie di edifici divisi in porzioni materiali, devono contenere anche le disposizioni per la produzione e la presentazione delle dichiarazioni al catasto dei fabbricati.

(3) L’applicazione della disciplina contemplata ai commi 1 e 2 è subordinata all’implementazione dei relativi programmi informatici e in particolare del software di ausilio alla redazione automatizzata delle dichiarazioni, che deve essere comune a quello per la produzione delle planimetrie di edifici divisi in porzioni materiali.

(4) Non confluiscono negli atti del libro fondiario i dati che hanno rilevanza esclusivamente catastale, fatte salve le informazioni relative alla corrispondenza tra i diversi identificativi – subalterno e porzione materiale – utilizzati nei due sistemi.