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Delibera 17 maggio 2022, n. 344
Approvazione delle linee guida per il censimento degli edifici vuoti e delle aree urbanizzate dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti – art. 51, L.P. n. 9 del 10 luglio 2018, “Territorio e paesaggio”

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La legge provinciale n. 9 del 10 luglio 2018, “Territorio e paesaggio”, di seguito denominata “legge”, prevede nel corso dell’elaborazione del programma di sviluppo comunale nell’art. 51, comma 5c) il censimento degli edifici vuoti e delle aree urbanizzate dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti e la determinazione degli obiettivi e dei termini per il loro riuso.

Inoltre, il Decreto del Presidente della Provincia n. 31 del 22 novembre 2018, Criteri applicativi per il contenimento del consumo del suolo, afferma che l'obiettivo della delimitazione dell'area insediabile è la separazione strutturale delle aree abitate e del paesaggio non insediato ai fini del contenimento e del costante monitoraggio del consumo di suolo. In questo senso il censimento delle aree ed edifici dismessi o inutilizzati ha un ruolo essenziale per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno di aree, poiché il riutilizzo o l’utilizzo alternativo di edifici o singoli immobili, rispettivamente di superfici dismesse o non edificate, riduce il consumo di suolo, che è uno degli obiettivi principali della legge.

A questo scopo, sono state elaborate queste linee guida, che servono come un aiuto per definire le modalità del censimento delle aree e edifici inutilizzati così come per definire il concetto di “vuoto” in modo più dettagliato.

1. Un “vuoto”, nel senso della legge, è un immobile inutilizzato rispettivamente un alloggio non occupato (edificio, appartamento, ufficio, negozio, edificio agricolo, ecc.), che è di proprietà privata o pubblica. Inoltre, nel censimento sono da rilevare anche le aree esistenti inedificate o dismesse.

2. Il censimento delle aree e edifici dismessi o inutilizzati è suddiviso nelle seguenti categorie:

• “vuoto” completo

• “vuoto” parziale

• aree destinate inutilizzate

3. Di ”vuoto” completo si parla se l’immobile (edificio), al momento della rilevazione, non è usato o non è utilizzato secondo la sua destinazione d'uso e che è sfitto dal periodo specificato nel paragrafo 7.

4. Per “vuoto” parziale si intende una singola unità di un edificio (ad esempio singoli appartamenti o locali in un edificio o un capannone in un'azienda), che al momento della rilevazione è inutilizzata o ha un uso non conforme alla destinazione ed è rimasta sfitta per il periodo specificato nel paragrafo 7.

5. Le aree destinate non utilizzate sono tutte quelle aree (edificabili) esistenti inedificate o abbandonate che sono designate nel piano di zonizzazione del piano urbanistico, ma che al momento della rilevazione non sonoedificate o sono dismesse o non sono utilizzate in conformità alla zonizzazione. Questo può anche riguardare parti di aree o singoli lotti all'interno di una zona destinata.

6. Il censimento delle aree ed edifici dismessi o inutilizzati deve essere fatto per l'intero territorio comunale. Per le aree ed edifici dismessi o inutilizzati, si deve definire il riutilizzo o l’utilizzo alternativo risp. si devono determinare gli obiettivi e le scadenze per il loro riutilizzo. Il censimento delle aree ed edifici dismessi o inutilizzati all’interno dell'area insediabile è anche rilevante per la pianificazione del fabbisogno totale di aree insediative rispettivamente del fabbisogno di aree edificabili e deve essere incluso nel calcolo del fabbisogno.

7. Ai sensi dell'art. 23 della legge, per il censimento degli edifici dismessi o inutilizzati si distinguono le seguenti destinazioni d’uso degli edifici o parti di essi, mentre per dismessi o inutilizzati sono intesi quei patrimoni immobiliari, che, al momento della rilevazione, sono approssimativamente vuoti da:

a) abitazione

1 anno

b) attività di servizio

1 anno

c) commercio al dettaglio

1 anno

d) attività di esercizio pubblico

1 anno

e) servizi pubblici e attrezzature collettive

2 anni

f) attività artigianale, industriale, di commercio all’ingrosso

2 anni

g) attività agricola

2 anni

8. Il censimento degli edifici dismessi o inutilizzati viene effettuata sulla base della superficie e del volume dell'unità o dell'edificio, che possono essere calcolati approssimativamente. Per il censimento deve essere determinato il volume fuori terra, ai sensi del DPP n. 24/2020. Se non sono disponibili documenti tecnici per l’immobile possono essere utilizzati anche altri documenti di varia natura come base per il calcolo.

9. Nel caso di aree destinate non utilizzate devono essere rilevate tutte le aree elencate nel paragrafo 5 che non sono edificate da 1 anno rispettivamente non sono utilizzate in conformità alla destinazione. Per il censimento sono richiesti la superficie o la superficie parziale (ad esempio i singoli lotti in una zona mista o zona produttiva) così come il volume edificabile. Ne sono esenti tutte quelle aree edificabili che sono state inserite nel piano urbanistico recentemente o, al momento del censimento, il piano di attuazione è in fase di approvazione o è già stato approvato e la costruzione avverrà a breve. L'utilizzo agricolo di un’area già individuata come edificabile, ma ancora inedificata, non è considerato un utilizzo abusivo; queste aree devono tuttavia essere prese in considerazione nel censimento, poiché il loro utilizzo non è conforme alla destinazione futura

10. I dati del censimento degli edifici dismessi o inutilizzati nonché delle aree destinate inutilizzate devono essere rilevati digitalmente.

11. Per il censimento delle aree e degli edifici dismessi o inutilizzati è obbligatorio usare e compilare l'allegato B.

12. L'allegato C è destinato alla gestione delle aree e degli edifici dismessi o inutilizzati censiti e può essere utilizzato facoltativamente.

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