(1) L’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:
„Art. 8 (Borsa di studio della Provincia e obbligo alla prestazione di servizio)
1. I medici che hanno svolto la formazione specifica in medicina generale con una borsa di studio della Provincia devono prestare – entro cinque anni dal conseguimento del relativo diploma e per la durata di tre anni – l’attività di medico di medicina generale come liberi professionisti o lavoratori dipendenti, nelle forme e presso i servizi in cui tale attività è prevista, nel territorio della provincia di Bolzano.
2. Ai fini della concessione della borsa di studio provinciale, dell’indennità aggiuntiva di cui all’articolo 10 e dell’emolumento aggiuntivo di cui all’articolo 11, i medici devono assumere per iscritto l’obbligo alla prestazione di servizio di cui al comma 1.
3. Se gli emolumenti e le indennità non sono stati erogati per l’intera durata della formazione, il periodo di servizio da prestare è proporzionalmente ridotto.
4. In caso di formazione specifica in medicina generale a tempo parziale ai sensi dell'articolo 7 della legge, gli importi mensili della borsa di studio provinciale, dell’indennità aggiuntiva di cui all’articolo 10 e dell’emolumento aggiuntivo di cui all’articolo 11 sono ridotti in proporzione.”
(2) La rubrica dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, è così sostituita:
“Obbligo alla restituzione degli emolumenti e delle indennità percepiti”.
(3) Nel comma 1 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, dopo la parola “emolumenti” sono inserite le parole “e delle indennità”.
(4) Dopo il comma 2 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, è aggiunto il seguente comma 3:
“3. I medici che hanno già iniziato la formazione specifica in medicina generale alla data di entrata in vigore del presente decreto possono, in casi motivati e nel rispetto dei termini stabiliti dalla Giunta provinciale, chiedere l’autorizzazione a svolgere la formazione a tempo parziale.”