In caso di occupazioni poste in essere senza concessione o autorizzazione si applica una sanzione pari al canone normalmente dovuto per l'occupazione in oggetto, maggiorato del 100%; resta salva inoltre l'applicazione delle sanzioni stabilite dall’articolo 26 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35.
La decadenza dalla concessione o dall’autorizzazione e le occupazioni che si protraggano oltre il termine o che vengano effettuate in difformità dalle prescrizioni della concessione o della autorizzazione sono equiparate alle occupazioni senza titolo di cui sopra.