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n) Legge provinciale 20 aprile 2022, n. 31)
Disciplina degli alloggi sfitti e altre disposizioni in materia di imposta municipale immobiliare (IMI)

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1)
Pubblicato nel B.U. 28 aprile 2022, n. 17.

Art. 5 (Riforma della base imponibile in Comuni con esigenza abitativa)

(1) Dopo l’articolo 9/bis della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 9/ter, 9/quater, 9/quinquies:

“Art. 9/ter (Abitazioni tenute a disposizione)

1. Sono abitazioni tenute a disposizione quelle per le quali la presente legge rispettivamente il Comune, con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 2, non abbiano stabilito delle aliquote agevolate così come quelle per le quali il Comune non stabilisca, con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 2, l’aliquota ordinaria per una o più delle seguenti fattispecie:

a) abitazioni locate esclusivamente a fini abitativi in base a un contratto di locazione registrato;

b) abitazioni, se locate in base a un contratto di locazione registrato e se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;

c) abitazioni concesse in godimento ai sensi dell’articolo 23 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133 (rent to buy), e successive modifiche, esclusivamente a fini abitativi, in base a un contratto registrato;

d) abitazioni previste all’articolo 9, comma 8, lettere a), e) ed f), qualora non venga stabilita una riduzione di aliquota o un’apposita aliquota;

e) una sola abitazione, contigua a un’abitazione principale, che è in possesso del nucleo familiare dell’abitazione principale e che viene utilizzata dallo stesso nucleo familiare congiuntamente all’abitazione principale;

f) una sola abitazione, unificata all’abitazione principale con regolare pratica edilizia, e utilizzata come unica abitazione principale dai relativi membri del nucleo familiare;

g) abitazioni concesse in uso gratuito ad affini di primo grado, se nelle stesse l’affine ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;

h) abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9, alle quali non sono applicabili le riduzioni di aliquota previste dalla presente legge;

i) una sola abitazione utilizzata dal rispettivo proprietario/dalla rispettiva proprietaria o dal rispettivo usufruttuario/dalla rispettiva usufruttuaria, dai relativi figli o dal relativo coniuge per motivi di lavoro o di studio;

j) abitazioni in possesso di datori/datrici di lavoro e messe a disposizione dei/delle loro dipendenti come parte della retribuzione (fringe benefit) e locali per l’alloggio temporaneo di personale ai sensi dell’articolo 27, comma 2, lettera c), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche;

k) abitazioni di proprietà di imprese, nelle quali uno/una dei titolari dell'impresa, anche quale socio/socia della stessa, e il suo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;

l) l’abitazione posseduta a titolo di comproprietà nella quale uno dei contitolari ha la residenza anagrafica e la dimora abituale;

m) l’abitazione nella quale il nudo proprietario ha la residenza anagrafica e la dimora abituale;

n) abitazioni inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate;

o) abitazioni previste all’articolo 4, comma 1, lettera a), alle quali non si applicano le agevolazioni previste per l’abitazione principale;

p) abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da persone anziane o disabili, le quali devono trasferire la residenza anagrafica presso i/le parenti che le accudiscono, a condizione che tali immobili non risultino locati;

q) abitazioni, concesse in locazione a uso abitativo in base ad un contratto di locazione registrato, per le quali sia stata emessa una convalida di licenza o sfratto per finita locazione o una convalida di sfratto per morosità di cui agli articoli 657, 658 e 663 del codice di procedura civile, per il periodo intercorrente dalla data di convalida della licenza o dello sfratto per finita locazione o della convalida dello sfratto per morosità fino alla data del verbale di consegna dell'abitazione di cui all'articolo 608 del codice di procedura civile o, se antecedenti, fino alla data di rinuncia allo sfratto di cui all'articolo 608/bis del codice di procedura civile o fino alla riconsegna dell’abitazione da parte del detentore.

2. Le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e in linea collaterale entro il secondo grado, se nelle stesse il/la parente ha stabilito la propria residenza e dimora abituale, e gli alloggi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), per il periodo in cui non sono regolarmente assegnati, non sono da considerarsi abitazioni tenute a disposizione ai sensi del presente articolo.

3. Un’abitazione è da considerare non tenuta a disposizione ai sensi del comma 1 e del comma 2 per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte; a pena di decadenza, tali condizioni devono essere comprovate mediante idonea documentazione secondo le modalità definite nel regolamento comunale.

4. Nei comuni che, ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale prevista all’articolo 1, comma 6, sono stati definiti Comuni con esigenza abitativa, si applica, in deroga all’aliquota massima prevista all’articolo 9, comma 1, per le abitazioni tenute a disposizione di cui al comma 1, un’aliquota maggiorata del 2,5 per cento, aumentabile dai Comuni fino al 3,5 per cento. Contemporaneamente, negli anzidetti comuni si applica alle abitazioni, locate in base a un contratto di locazione registrato e nelle quali il locatario ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale, un’aliquota ridotta di 0,1 punti percentuali rispetto all’aliquota ordinaria stabilita dai Comuni stessi, i quali possono ridurre ulteriormente tale aliquota e/o possono non prevedere il presupposto della residenza anagrafica e della dimora abituale.

5. Le modulazioni della riduzione dell’aliquota prevista dal comma 4 ed eventualmente anche dell'aumento della detrazione per l’abitazione principale di cui all’articolo 10 devono raggiungere almeno l’ammontare di tutte le maggiori entrate accertate derivanti dall'applicazione delle aliquote maggiorate ai sensi del comma 4 e degli articoli 9/quater e 9/quinquies, comma 1, lettere c) e d). L'aliquota maggiorata prevista dal comma 4 viene applicata a partire dal tredicesimo mese successivo a quello in cui i soggetti previsti dall'articolo 6 sono divenuti per la prima volta soggetti passivi IMI per l’abitazione oppure dal tredicesimo mese successivo a quello di cessazione di una delle fattispecie di non maggiorazione previste dal comma 1 o di cessazione di un’agevolazione d'imposta prevista dalla legge provinciale o dal regolamento comunale.

Art. 9/quater (Aliquota maggiorata per aree fabbricabili)

1. Nei comuni che ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale prevista all’articolo 1, comma 6, sono stati definiti quali Comuni con esigenza abitativa si applica, in deroga all’aliquota massima prevista all’articolo 9, comma 1, un’aliquota maggiorata del 2,5 per cento, aumentabile dai Comuni fino al 3,5 per cento, per le seguenti fattispecie:

a) per le aree fabbricabili come definite all’articolo 4, comma 1, lettera d), per le quali non è necessario un piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale, rispettivamente per i fabbricati delle categorie catastali F/2, F/3 e F/4;

b) per le aree fabbricabili come definite all’articolo 4, comma 1, lettera d), per le quali è necessario un piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale.

2. L’aliquota maggiorata di cui al comma 1 non viene applicata ai soggetti passivi, che possiedono nel territorio comunale una o più aree fabbricabili, ad un’unica area fabbricabile che abbia un valore di mercato non superiore a 100.000,00 euro, aumentabile dai Comuni fino a 700.000,00 euro con la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote.

3. L’aliquota maggiorata prevista dal comma 1 viene applicata a partire dal 36° mese successivo a quello in cui le aree sono divenute aree fabbricabili, qualora si tratti di aree fabbricabili per le quali non sia necessario un piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale. L’iscrizione in una delle categorie catastali F/2, F/3 e F/4 non sospende il decorso dei 36 mesi.

4. Per le aree fabbricabili per le quali è necessario un piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale l’aliquota maggiorata prevista dal comma 1 viene applicata a partire dal 36° mese successivo a quello in cui il primo piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale riguardante l’area fabbricabile è stato approvato rispettivamente in cui è possibile incominciare l’attività edificatoria ai sensi del programma di esecuzione del piano urbanistico comunale. Qualora tali provvedimenti siano stati emanati prima dell’entrata in vigore del presente articolo, l’aliquota maggiorata prevista dal comma 1 viene applicata a partire dal 1° gennaio 2026.

5. Per le aree fabbricabili e gli immobili previsti al comma 1, lettera a), in essere prima dell’entrata in vigore del presente articolo, l’aliquota maggiorata prevista dal comma 1 viene applicata a partire dal 1° gennaio 2026.

6. Per le zone produttive previste all’articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, il periodo di 36 mesi menzionato ai precedenti commi 3 e 4 è di 120 mesi e la data, dalla quale applicare l’aliquota maggiorata, menzionata ai precedenti commi 4 e 5 è il 1° gennaio 2033.

7. Alle aree destinate all’edilizia abitativa agevolata e sociale previste nel piano di attuazione non si applica la disciplina prevista dal presente articolo.

Art. 9/quinquies (Comuni senza esigenza abitativa)

1. Per i Comuni che ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale prevista all’articolo 1, comma 6, non sono stati definiti quali Comuni con esigenza abitativa, valgono le seguenti disposizioni: a) i Comuni devono stabilire per le abitazioni previste all’articolo 9, comma 8, lettera a), o all’articolo 9, comma 8, lettera f), un’aliquota ridotta di almeno 0,2 punti percentuali rispetto all’aliquota ordinaria stabilita dagli stessi Comuni;)

b) in alternativa a quanto previsto alla lettera a), i Comuni possono prevedere nel proprio regolamento comunale le disposizioni previste dall’articolo 9/ter, commi 1, 2, 3 e 5, stabilendo un’aliquota maggiorata per le abitazioni tenute a disposizione pari almeno a 0,2 punti percentuali rispetto all’aliquota prevista per le abitazioni previste all’articolo 9, comma 8, lettera a), o all’articolo 9, comma 8, lettera f);

c) i Comuni possono, in deroga alle disposizioni di cui alle lettere a) e b), recepire nel proprio regolamento comunale le disposizioni previste dall’articolo 9/ter, senza apportarvi modifiche;

d) i Comuni possono recepire nel proprio regolamento comunale le disposizioni previste dall’articolo 9/quater, senza apportarvi modifiche.

2. Se i Comuni che, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale prevista all’articolo 1, comma 6, non sono stati definiti quali Comuni con esigenza abitativa, non prevedono l’applicazione della lettera a) o della lettera b) del comma 1, alle abitazioni previste all’articolo 9, comma 8, lettera a), si applica un’aliquota ridotta di 0,2 punti percentuali rispetto all’aliquota ordinaria stabilita dagli stessi Comuni.”

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