(1) Dopo il primo periodo dell’articolo 8, comma 4, della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Il valore venale in comune commercio delle aree destinate a espropriazione in ogni caso non può superare l’ammontare dell'indennità di espropriazione.”
(2) Il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito:
“5. In caso di utilizzazione edificatoria di un’area, di demolizione di un fabbricato o di interventi di recupero ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o dell’articolo 62, comma 1, lettere c), d), e) ed f), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, che è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 4 della presente legge, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di comunicazione di fine lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data di presentazione della richiesta di iscrizione al catasto o di richiesta di variazione dei dati catastali del fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato. La disposizione di cui al presente comma non trova applicazione in caso di lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, conformi alla concessione edilizia, relativi a edifici esenti ai sensi dell’articolo 11 della presente legge.”.
(3) La lettera b) del comma 6 dell’articolo 8 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituita:
“b) per i fabbricati per i quali vengono meno i presupposti per l’abitabilità ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e che di fatto non sono utilizzati, dalla data di presentazione della richiesta di dichiarazione di inabitabilità, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni ai sensi della perizia della competente commissione, e per i fabbricati per i quali vengono meno i presupposti per l’agibilità ai sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e che di fatto non sono utilizzati, dalla data di presentazione della richiesta di dichiarazione di inagibilità, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni ai sensi della perizia dell’ufficio tecnico o da parte di tecnici esterni.”
(4) Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“6/bis La riduzione della base imponibile del 50 per cento ai sensi del comma 6, lettera b), vale solo per il periodo di 3 anni dalla data di presentazione della richiesta di dichiarazione di inabitabilità o di inagibilità, a condizione che persistano le condizioni di inabitabilità o di inagibilità e di non utilizzo. Per i fabbricati inquadrati quali fabbricati inabitabili o inagibili ai sensi del comma 6, lettera b), al momento dell’entrata in vigore del presente comma, il periodo di 3 anni inizia a decorre dal 1° gennaio 2023.”