(1) Dopo il comma 5 dell’articolo 1 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è aggiunto il seguente comma:
“6. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni e sentiti i Comuni interessati dalla delibera, delibera, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base di rilevamenti statistici, i Comuni che ai fini della presente legge sono da considerarsi Comuni con esigenza abitativa a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, con la possibilità di distinzione per singole zone comunali dei rispettivi comuni. In caso di mancata o tardiva deliberazione si applica la deliberazione dell’anno precedente.”