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Corte costituzionale - ordinanza 8 settembre 2020, n. 215
Norme per la valutazione ambientale per piani, programmi e progetti che riguardano la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) – estinzione del processo

Ordinanza 8 settembre 2020 (14 ottobre 2020), n. 215; Pres. Morelli; Red. Modugno

Ritenuto che, con ricorso notificato il 16-20 dicembre 2017, depositato il successivo 22 dicembre 2017 e iscritto al n. 91 del registro ricorsi 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, commi 3 e 4; 17, comma 3; 18, commi 2, 6 e 7; 19, comma 2; 20, commi 1, 3 e 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 ottobre 2017, n. 17 (Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 42 del 17 ottobre 2017; che la legge impugnata reca norme per la valutazione ambientale per piani, programmi e progetti che riguardano la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), che eccederebbero, secondo il ricorrente, le competenze della Provincia autonoma previste dagli artt. 8, 9 e 10 dello statuto, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), invadendo le competenze esclusive statali in materia, sia di livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, sia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettere m) e s), Cost.); che l’Avvocatura generale rammenta che il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114) – introduttivo di significative modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), volte ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 2014/52/UE, a sua volta modificativa della direttiva 2011/92/UE – aveva lo scopo di rafforzare la qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale allineandola ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e alle altre normative e politiche dell’Unione europea; che, in tesi, l’art. 16, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2017 violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all’art. 19, commi 6 e 7, del d. lgs. n. 152 del 2006 (d’ora in avanti: cod. ambiente), dal momento che, innanzitutto, l’art. 16 della legge provinciale non prevede un termine massimo per la richiesta al proponente di chiarimenti e integrazioni, mentre l’art. 19, comma 6, cod. ambiente stabilisce che l’autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti e integrazioni entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 del medesimo articolo; inoltre, il termine entro il quale il proponente può produrre chiarimenti e integrazioni è fissato, dalla norma impugnata, in trenta giorni, in luogo dei quarantacinque giorni previsti dall’art. 19, comma 7, cod. ambiente; in terzo luogo, mentre l’art. 16, comma 3, della legge provinciale impugnata stabilisce un meccanismo di sospensione automatica del termine fino al deposito della documentazione integrativa da parte del proponente, l’art. 19, comma 6, cod. ambiente prevede che tale sospensione venga concessa solo a seguito di richiesta motivata del proponente; infine, l’art. 16, comma 3, della legge provinciale non prevede la possibilità di prorogare per una volta e per un periodo non superiore a trenta giorni il temine per l’adozione del provvedimento di verifica, a differenza dell’art. 19, comma 7, cod. ambiente che riconosce tale possibilità, tenuto conto della complessità del progetto; che l’art. 16, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2017 viene a sua volta impugnato, in quanto anch’esso violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., perché ritenuto contrastante con gli artt. 5, comma 1, lettera o-ter, e 19, comma 8, cod. ambiente, giacché stabilisce che, in caso di provvedimento negativo, la competente Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima impartisce le necessarie prescrizioni, mentre le norme statali prevedono che le “condizioni ambientali” possono essere associate al provvedimento, solo se richiesto dal proponente e risultino necessarie per evitare impatti ambientali negativi; che nel caso di specie assumerebbero, poi, particolare importanza, per un verso, l’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017 – in base al quale le Regioni e le Province autonome sono tenute ad adeguare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del decreto il proprio ordinamento alle disposizioni statali – e, per altro verso, l’art. 7-bis cod. ambiente, ove si prevede una potestà legislativa e regolamentare delle Regioni e Province autonome soltanto ai fini della organizzazione delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative loro attribuite in materia di VIA, in conformità alla legislazione europea e a quella statale, riconoscendo al legislatore regionale e provinciale esigui margini d’autonomia; che la giurisprudenza costituzionale – rammenta ancora il ricorrente – avrebbe specificato che tali limiti valgono anche per le Regioni ad autonomia speciale e per le Province autonome; che l’art. 17, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2017, nel prevedere un termine di sessanta giorni per la decisione del gruppo di lavoro incaricato dello studio di impatto ambientale, risulterebbe in contrasto con l’art. 20, comma 2, cod. ambiente – e per esso con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. – il quale, infatti, stabilisce che l’autorità competente comunica al proponente l’esito delle proprie valutazione entro il più breve termine di trenta giorni; che l’art. 18, comma 2, della legge provinciale impugnata a sua volta violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettere s) ed m), Cost., perché in contrasto con l’art. 27-bis, comma 7, cod. ambiente, in quanto, limitando la comunicazione del procedimento di VIA alle autorità con competenza ambientale nelle materie di cui all’art. 4 della stessa legge provinciale, nonché ai Comuni sul cui territorio è prevista la realizzazione del progetto, non metterebbe tutte le possibili amministrazioni interessate al procedimento autorizzatorio unico in condizione di partecipare; che, inoltre, l’art. 18, comma 6, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2017 confliggerebbe con l’art. 27-bis, comma 5, cod. ambiente – e dunque anch’esso violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., – sotto un duplice profilo: da un lato, la norma provinciale, nello stabilire che la modifica degli elaborati e della documentazione possa avvenire direttamente ad opera del proponente, violerebbe le previsioni statali lì dove prevedono, invece, che tali modifiche e integrazioni documentali possano essere apportate dal proponente a seguito di richiesta da parte dell’autorità competente, e, dall’altro lato, la disposizione sulla sospensione del procedimento fino alla data della presentazione, da parte del proponente, della documentazione modificativa o integrativa non sarebbe in linea con la previsione statale, secondo cui l’autorità competente può concedere, su richiesta del proponente e per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni; che l’art. 18, comma 7, della legge provinciale impugnata, poi, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sarebbe anch’esso in contrasto con l’art. 27-bis, comma 5, cod. ambiente, in quanto quest’ultimo, tramite il rinvio al suo comma 4, prevede un termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di qualsiasi interessato, mentre la disposizione impugnata prevede un termine di sessanta giorni; che l’art. 19, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2017, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere s) ed m), Cost., pure non sarebbe in linea con il già citato art. 27-bis, comma 7, cod. ambiente in quanto – a differenza di ciò che è stabilito dalla norma interposta – non prevede la conferenza di servizi e le relative funzioni, ai sensi degli artt. 14, comma 4, e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nell’ambito del procedimento di VIA di competenza regionale; che si deduce, inoltre, il contrasto tra l’art. 20, commi 1 e 3, della legge provinciale impugnata e, ancora, l’art. 27-bis, comma 7, cod. ambiente – nonché, per suo tramite, l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. – in quanto la disposizione impugnata stabilisce che il procedimento deve concludersi con una pronuncia sulla compatibilità ambientale che costituisce il provvedimento di VIA, il quale è destinato a sostituirsi a ogni altro atto di assenso, mentre in forza della norma interposta, invece, dovrebbe svolgersi un procedimento unico, che vede il suo snodo centrale nella conferenza di servizi in modalità sincrona e che si conclude con un provvedimento autorizzatorio unico, il quale, pur comprendendo il provvedimento di VIA, sul quale si basa, è rispetto ad esso logicamente e giuridicamente distinto; che si censura, infine, sempre per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., il comma 4 dello stesso art. 20 della legge prov. Bolzano n. 17 del 2017 – il quale stabilisce che «[i]l rilascio della concessione edilizia o di altri titoli abilitativi alla costruzione, ove richiesti, è subordinato all’approvazione di cui al comma 2» – perché risulterebbe in contrasto sempre con l’art. 27-bis, comma 7, cod. ambiente, in quanto

quest’ultimo disporrebbe che «il rilascio di titoli abilitativi alla costruzione (concessione edilizia o equivalente titolo) sia subordinato, e quindi successivo, al procedimento di VIA, confermando la totale difformità rispetto alla natura e alle funzioni del provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprensivo del provvedimento di VIA e di tutti [i] titoli abilitativi contestualmente rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, delineata dal menzionato art. 27-bis comma 7»; che nel giudizio si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano, con atto depositato il 24 gennaio 2018, deducendo l’inammissibilità o l’infondatezza delle proposte questioni di legittimità costituzionale; che la Provincia resistente, innanzitutto, segnala le linee portanti della legge provinciale impugnata e svolge premesse generali sulle competenze statutariamente attribuite alla potestà legislativa esclusiva della Provincia stessa nelle materie di cui si discute, anche alla luce dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale formatasi sul punto, sottolineando che, nel disciplinare ex novo la VIA, la Provincia autonoma non era tenuta a pedissequamente recepire le dettagliate regole del codice dell’ambiente, dovendosi unicamente limitare a osservare i principi fondamentali in materia; che, infatti, la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato il d.lgs. n. 104 del 2017, attuativo della direttiva 2014/52/UE (reg. ric. n. 73 del 2017), il quale, contrariamente all’assunto del ricorrente, avrebbe indebitamente invaso le competenze provinciali: ha dedotto, al riguardo, vizi di delega e di conformità dell’impugnato decreto legislativo alla direttiva comunitaria; che tutto ciò condurrebbe, infine, a una conclusione di infondatezza, oltre che di inammissibilità, delle singole questioni proposte dal Governo; che, in particolare, quanto all’inammissibilità delle questioni, la Provincia autonoma eccepisce che la lamentata violazione dei precetti costituzionali sarebbe priva di adeguata motivazione da parte del ricorrente, che genericamente richiama gli artt. 8, 9 e 10 dello statuto di autonomia, senza specifiche argomentazioni, il tutto in contrasto con la giurisprudenza costituzionale, che fa carico al ricorrente in via principale di identificare con precisione la questione nei suoi termini normativi, nonché le disposizioni che si evocano come parametri di riferimento (in particolare, si richiama, al riguardo, la sentenza n. 212 del 2017); che, quanto al merito, in riferimento alle censure relative all’art. 16, comma 3, della legge prov. n. 17 del 2017, della quale il ricorrente deduce il contrasto con l’art. 19, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, la Provincia autonoma di Bolzano, dopo aver rammentato che la disposizione statale – novellata ad opera del d.lgs. n. 104 del 2017 – è stata impugnata con il già segnalato ricorso, contesta che le indicate norme statali prevalgano rispetto alla normativa provinciale, proprio alla luce della richiamata sentenza n. 212 del 2017: considerata, infatti, la scarsa complessità dello studio preliminare del progetto, essendo questo funzionale solo a decidere a quale procedura assoggettarne l’iter, il termine di trenta giorni (anziché quarantacinque) per le eventuali integrazioni parrebbe essere più che congruo; quanto poi alla censurata “sospensione automatica” dei termini della procedura, si afferma che la stessa non si riferisce al termine per la produzione di documenti, ma a quello per adottare la pronuncia; che, in merito alle censure riferite all’art. 16, comma 4, della legge provinciale impugnata, la parte resistente osserva che è rispondente a criteri di logica ed efficacia amministrativa prevedere, nei casi di progetti privi di impatti negativi per l’ambiente, che l’amministrazione competente possa impartire le condizioni da rispettare in caso di esclusione dalla VIA, anziché consentire che ciò possa avvenire solo su richiesta del proponente, come stabilisce la normativa statale; che, per ciò che concerne, invece, il preteso contrasto tra l’art. 17, comma 3, della legge provinciale e l’art. 20 cod. ambiente, si sottolinea che, mentre la norma statale prevede un confronto diretto tra autorità competente e proponente del progetto, in vista della definizione delle informazioni e degli elaborati progettuali, la norma provinciale stabilisce che a ciò provveda un apposito gruppo di lavoro, rivelandosi perciò la norma impugnata, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, maggiormente garantista; che, in merito all’impugnazione dell’art. 18, commi 6 e 7, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2017, la parte resistente replica che risponde a criteri di efficienza che il proponente, dopo le consultazioni, possa proporre modifiche al progetto senza che queste vengano imposte dall’amministrazione, con oneri di pianificazione a suo carico e che la previsione di un termine di sessanta giorni, anziché di trenta, per le eventuali osservazioni degli interessati risponderebbe ad esigenze di maggior garanzia, in linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria sulla consultazione pubblica; che la Provincia autonoma deduce l’infondatezza anche delle censure riguardanti gli artt. 18, comma 2, 19, comma 2, e 20, commi 1, 3 e 4, della legge provinciale impugnata, prospettate in riferimento all’art. 27-bis, comma 7, cod. ambiente; che, infatti, la doglianza secondo la quale la procedura di pubblicazione non consentirebbe a tutte le amministrazioni interessate di partecipare al procedimento sarebbe infondata, poiché a tal fine deve ritenersi sufficiente la pubblicazione sul sito internet di tutta la documentazione necessaria a fini conoscitivi; che, inoltre, per i progetti di competenza statale, l’art. 27 cod. ambiente prevedrebbe solo la facoltà per il proponente di richiedere un “provvedimento unico in materia ambientale”, con la conseguenza che, in assenza di tale richiesta, il provvedimento statale di VIA non sostituirebbe alcuna altra autorizzazione o altri titoli abilitativi in materia ambientale: ne deriverebbe che l’art. 27-bis del medesimo codice, nel prevedere obbligatoriamente per le Regioni e Province autonome un’autorizzazione onnicomprensiva, a differenza dei progetti di competenza statale, non può essere intesa come norma adottata in materia di livelli essenziali delle prestazioni in base all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.; che, in ordine alle censure relative alla procedura disciplinata dall’art. 19, comma 2, secondo la parte resistente, non avrebbe rilievo la circostanza che la stessa si concluda con un parere, anziché con una determinazione, mentre, in merito alle doglianze riferite all’art. 20, commi 1, 3 e 4, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2017, si osserva che si tratta di disposizioni confermative di precedente legge provinciale (legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 aprile 2007, n. 2, recante «Valutazione ambientale per piani e progetti»), non impugnata da parte del Governo; che, infine, la Provincia autonoma rileva che, adeguandosi al dettato dell’art. 27-bis cod. ambiente, si introdurrebbe un nuovo titolo urbanistico, senza tenere conto delle competenze esclusive della Provincia autonoma riconosciute in materia dallo statuto di autonomia; che la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato una memoria, il 16 ottobre 2018, insistendo sulle conclusioni già rassegnate, rammentando, anzitutto, di aver sollevato questione di legittimità costituzionale di diverse disposizioni dettate dal d.lgs. n. 104 del 2017 e ribadendo, poi, l’eccezione di inammissibilità del ricorso del Governo per carenza di motivazione sulla pertinenza dei parametri costituzionali e statutari evocati; che tale memoria richiama la sentenza n. 121 del 2018 di questa Corte in tema di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, puntualizzando le varie competenze statutarie che si intersecherebbero con quella materia, non trascurando la competenza esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e del personale in riferimento ai procedimenti che riguardino le materie statutarie; che, a completamento delle disposizioni statutarie, sono anche richiamate le norme di attuazione, fra le quali assumerebbe particolare importanza l’art. 19-bis del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), in base al quale le Province autonome, nell’ambito delle funzioni ad esse delegate, applicano la normativa provinciale in materia di organizzazione degli uffici, di contabilità, di attività contrattuale, di lavori pubblici e di valutazione di impatto ambientale; che il 16 ottobre 2018 ha depositato una memoria anche il Presidente del Consiglio dei ministri, insistendo nella richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, ribadendo che la disciplina sulla VIA e sulla verifica di assoggettabilità a VIA deve pacificamente iscriversi nell’ambito delle competenze esclusive statali relative alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; che la difesa statale contesta, in particolare, l’eccezione di inammissibilità per carenza di motivazione in relazione ai parametri statutari violati, deducendo che nel ricorso simili puntualizzazioni sono state esaurientemente svolte, e ribadisce gli argomenti posti a fondamento di questo in riferimento a ciascuno degli articoli della legge provinciale che hanno formato oggetto di impugnativa; che, nella memoria da ultimo menzionata, si afferma, in particolare, che l’art. 27-bis, comma 7, cod. ambiente stabilisce un livello essenziale delle prestazioni che le autonomie locali non possono disattendere; che la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato un’altra memoria in data 13 novembre 2018, insistendo sulle conclusioni

già rassegnate; che, dopo aver ribadito l’eccezione di inammissibilità per carente motivazione del ricorso quanto alla violazione dei parametri evocati, nel merito, la Provincia autonoma pone in evidenza che essa non sarebbe tenuta a conformarsi «in tutto e per tutto alle norme procedimentali del Codice dell’ambiente», perché le norme statali sono di estremo dettaglio e, imponendo vincoli per il legislatore provinciale non previsti dalla citata direttiva UE, risulterebbero lesive delle competenze provinciali; che la resistente svolge, a seguire, argomentazioni difensive in riferimento ai diversi articoli della legge provinciale impugnata, rifacendosi alle posizioni già espresse nei precedenti atti depositati; che, in data 29 gennaio 2019, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato un’ulteriore memoria, nella quale ha insistito sulle conclusioni già rassegnate; che, dopo aver ribadito la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità delle censure, sottolinea che la sentenza n. 198 del 2018 di questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 104 del 2017 per mancata osservanza del procedimento di adeguamento della normativa provinciale a quella statale dettato dall’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); che, dunque, secondo la Provincia autonoma, con la legge provinciale impugnata sarebbe stato assolto l’onere di adeguamento della normativa provinciale alla nuova disciplina dettata dal d.lgs. n. 104 del 2017 e della direttiva 2014/52/UE; che anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato ulteriore memoria, nella quale ha insistito sulla richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, affermando, inoltre, che con la sentenza n. 198 del 2018 questa Corte ha stabilito la legittimità della disciplina statale di cui al d.lgs. n. 104 del 2017 – censurata, fra gli altri, dalla stessa Provincia autonoma di Bolzano – riconoscendo che le norme statali di riforma economico-sociale e gli obblighi internazionali costituiscono limiti per l’esercizio delle competenze statutarie, anche in riferimento alle autonomie speciali; che la difesa statale precisa che, in base a quanto affermato nella richiamata pronuncia, la delega legislativa per l’attuazione della direttiva 2014/52/UE non escludeva un nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di VIA, e che anzi il legislatore statale ha ritenuto correttamente di inscrivere la normativa in tema di impatto ambientale nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; che, infatti, la sentenza n. 198 del 2018 presenterebbe come «architrave» della motivazione proprio la necessità per le Regioni, anche ad autonomia speciale, di rispettare in materia ambientale i livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato in tema di VIA nel codice dell’ambiente; che, secondo il Governo, in conclusione, le due declaratorie di illegittimità costituzionale contenute nella sentenza n. 198 del 2018, riferite al mancato rispetto della procedura di adeguamento della normativa provinciale alla normativa statale per le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, non inciderebbero sull’assetto delle competenze, essendo finalizzate esclusivamente a salvaguardare le speciali prerogative delle Province autonome circa modi e tempi di adeguamento dei propri ordinamenti alla nuova disciplina stabilita dal legislatore statale; che, con atto notificato in data 30 giugno 2020 e depositato in data 3 luglio 2020, rilevando che, a seguito dell’adozione della legge della Provincia autonoma di Bolzano 27 marzo 2020, n. 2 (Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, formazione professionale, enti locali, ordinamento degli uffici e del personale, tutela dei consumatori e degli utenti, rapporti della Provincia con l’Unione europea, beni culturali, istruzione, pubblico spettacolo, utilizzo delle acque pubbliche, tutela del paesaggio e dell’ambiente, caccia e pesca, agricoltura, turismo, artigianato, esercizi pubblici, economia, commercio, igiene e sanità, edilizia scolastica, comunicazione, lavoro e trasporti) – frutto del lavoro di un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e da rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano – e della legge provinciale 16 giugno 2020, n. 5 (Debito fuori bilancio e altre disposizioni), venivano superati i rilievi contenuti nel ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso medesimo, previa delibera del Consiglio dei ministri del 25 giugno 2020; che, con atto notificato in data 20 luglio 2020 e depositato in data 29 luglio 2020, la Provincia autonoma di Bolzano ha accettato la rinuncia al ricorso, giusta delibera della Giunta provinciale del 14 luglio 2020. Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e che la rinuncia è stata accettata dalla Provincia autonoma di Bolzano; che, secondo l’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo (da ultimo, ordinanze n. 162, n. 124, n. 110, n. 109 e n. 68 del 2020). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

La Corte Costituzionale

dichiara estinto il processo.

 

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