(1) Dopo l’articolo 55 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è aggiunto il seguente articolo 56:
„Art. 56 (Sostegno aggiuntivo a persone e famiglie in considerazione dell'aumento dei costi energetici)
(1) Alle persone e ai nuclei familiari che percepiscono le prestazioni “contributo per spese accessorie” o “contributo per spese accessorie per pensionati” di cui agli articoli 20 e 20/bis nell’arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente articolo e il 31 dicembre 2022, viene erogato d'ufficio un importo una tantum aggiuntivo a tali prestazioni nella misura fissa di 500,00 euro.”
(1) Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 21 aprile 2022.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.