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Corte costituzionale - ordinanza 04 novembre 2020, n. 241
Sanità pubblica - Servizi di pronto soccorso - Attribuzione alla Giunta provinciale della competenza ad adottare provvedimenti per limitare gli accessi - Previsione che le prestazioni differibili sono interamente a carico del paziente, anche se esentato dal pagamento del ticket - Estinzione del processo per rinuncia

Ordinanza 04 novembre 2020 (17 novembre 2020), n. 241; Pres. Morelli, Red. Coraggio

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 9, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 luglio 2019, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione;

che la disposizione impugnata introduce nell’art. 36 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del Servizio Sanitario provinciale), il comma 5-bis, ai sensi del quale «[l]a Giunta provinciale emana provvedimenti per limitare gli accessi inappropriati ai servizi di pronto soccorso negli ospedali. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, le prestazioni differibili fruite in pronto soccorso sono interamente a carico della/del paziente, anche se esentata/o dal pagamento del ticket, nella misura stabilita dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale fissa i criteri di applicazione della presente disposizione nonché le tipologie di pazienti escluse dal pagamento»;

che, secondo il ricorrente, la prima parte della disposizione impugnata, che attribuisce alla Giunta provinciale la competenza ad adottare provvedimenti per contrastare il fenomeno dell’abuso del pronto soccorso, viola l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., perché: 1) limita nella Provincia autonoma di Bolzano la fruibilità del servizio di pronto soccorso, riconducibile ai livelli essenziali di assistenza garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502); 2) diversamente da quanto previsto dal legislatore statale con l’art. 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pone a carico dell’utente il costo della prestazione di pronto soccorso differibile, anche quando si tratti di paziente esentato dal pagamento del ticket e a prescindere dal dato obiettivo del mancato ricovero successivo, così incidendo sul diritto all’esenzione, che per alcune categorie di assistiti andrebbe garantito in modo uniforme a livello nazionale, e traducendosi in un ostacolo all’accesso alle prestazioni sanitarie incluse nei LEA;

che, sempre secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la seconda parte della disposizione impugnata, nel porre una «penalizzazione economica» a carico di coloro che si rivolgano direttamente al pronto soccorso per prestazioni differibili, viola anche l’art. 117, terzo comma, Cost., perché in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica desumibile dal citato art. 1, comma 796, lettera p), della legge n. 296 del 2006, secondo cui il concorso a carico dell’assistito non può essere superiore a venticinque euro a prestazione, qualora essa sia classificabile come codice bianco e non sia seguita da ricovero;

che la Provincia autonoma di Bolzano, nel resistere al ricorso, ha sostenuto che le norme impugnate perseguono lo scopo di disincentivare l’accesso ai servizi di pronto soccorso per quelle ipotesi di prestazioni non urgenti e differibili, che, proprio in quanto tali, esulano dai LEA; e che è lo stesso legislatore statale – con l’art. 1, comma 796, lettera p), della legge n. 296 del 2006, invocato dal ricorrente nonostante non abbia la natura di norma di principio – a consentire alle Regioni e alle Province autonome di prevedere dei costi aggiuntivi a carico degli assistiti;

che, nelle more del giudizio, la disposizione impugnata è stata sostituita dall’art 8, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 gennaio 2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2020);

che, con atto depositato il 21 settembre 2020, il ricorrente, premesso che la normativa sopravvenuta è conforme a quella nazionale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso sulla base della delibera in tal senso adottata dal Consiglio dei ministri il 3 settembre 2020;

che, con atto depositato il 9 ottobre 2020, il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 745 del 29 settembre 2020, ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso.

Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.