1. L’ammissione al corso di formazione avviene in tre fasi:
a) domanda di ammissione al corso di formazione e verifica del titolo di ammissione relativo alle classi di concorso richieste;
b) stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3 comma 2;
c) iscrizione al percorso formativo – 24 CFU nelle discipline psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (non vale per le/gli insegnanti di italiano seconda lingua e le/gli insegnanti di strumento musicale).
2. Nella fase di cui al comma 1 lettera a) la candidata o il candidato presenta sulla base di un apposito bando emanato dalla competente Direttrice/dal competente Direttore provinciale Scuole la domanda di ammissione al corso di formazione. La competente Direzione Istruzione e Formazione provvede alla verifica del titolo di ammissione relativo alle classi di concorso richieste.
3. Nella fase di cui al comma 1, lettera b), la competente Direttrice / il competente Direttore provinciale Scuole, con proprio decreto, approva, per ogni classe di concorso, l’elenco di coloro che risultano in possesso del relativo titolo di ammissione e che hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e sono ammessi al corso di formazione.
La direttrice/ il direttore provinciale delle scuole di musica approva a sua volta l’elenco relativo degli insegnanti della scuola di musica.
4. Nella fase di cui al comma 1, lettera c), la candidata o il candidato effettua l’iscrizione online attraverso il portale per l’iscrizione dell’Università secondo quanto previsto dal relativo Bando emanato con decreto del Rettore della Libera Università di Bolzano.
5. I requisiti d’accesso ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a) devono essere posseduti entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. Si tratta di un termine perentorio.