1. La competente Direttrice / il competente Direttore provinciale Scuole nomina un Consiglio di corso.
2. Il Consiglio di corso è formato da:
• la Direzione del corso proposta dalla Direzione Istruzione e Formazione che lo presiede;
• due rappresentanti delle Direzioni Istruzione e Formazione;
• un/a rappresentante della Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina per temi riguardanti la formazione dei docenti della scuola di musica;
• un/a rappresentante della Direzione provinciale Scuola professionale tedesca e ladina per temi riguardanti la formazione dei docenti della scuola professionale.
3. Il Consiglio di corso
a) decide sui gravi e giustificati motivi delle assenze (superamento del 25% di assenze ammesse e assenze alle date delle prove);
b) adotta tutte le decisioni necessarie per lo svolgimento regolare del corso di formazione;
c) elabora i criteri per il colloquio finale;
d) determina e concede i crediti formativi di cui all’art. 4, comma 4.
4. La Direzione del corso
a) coordina le diverse attività didattiche del corso di formazione con riguardo al contenuto e all’organizzazione e determina i punti di connessione tra i vari processi;
b) coordina l’attività delle/dei mentori e degli esperti e delle esperte con riguardo alla documentazione e allo svolgimento delle prove;
c) elabora la struttura e la modulistica della documentazione richiesta;
d) definisce la ponderazione degli elementi indicati dall’art. 4, comma 1, lettere a), b), c) e g).