1. La frequenza delle attività offerte dall’Università è facoltativa, ma essa costituisce il presupposto sostanziale delle attività di formazione con riguardo alla didattica.
2. Per gli altri elementi del corso di formazione la presenza è obbligatoria per almeno il 75% del monte ore previsto. Nel caso in cui detta frequenza minima non venga raggiunta, il/la docente in formazione non viene ammesso / ammessa (a) alle prove e (b) al colloquio finale e quindi non può concludere il corso di formazione. Per le assenze inferiori al 25% sono previste delle misure obbligatorie di compensazione. La presenza obbligatoria può essere inferiore al 75% solo per gravi motivi. Nello specifico, la concessione delle deroghe spetta al Consiglio di corso. La documentazione delle presenze e delle prestazioni costituisce il presupposto per l’ammissione al colloquio finale.