1. L’acquisizione delle competenze di cui all’art. 2 viene accertata nel seguente modo:
a) mediante gli esami di profitto e l’acquisizione dei crediti formativi universitari secondo quanto stabilito dal regolamento del percorso formativo previsto dall’art. 4, comma 1, lettera a) emanato dalla Libera Università di Bolzano oppure dal Conservatorio “C. Monteverdi”;
b) mediante prove al termine delle attività previste dall’art. 4, comma 1, lettere b) e c), organizzate dalla competente Direzione Istruzione e Formazione. La valutazione è effettuata dagli esperti e dalle esperte. Ogni esame deve essere superato con un punteggio minimo di 18/30. In caso di valutazione negativa, al massimo due degli esami del modulo possono essere ripetuti una sola volta. In caso di assenze per gravi e giustificati motivi è prevista una data suppletiva. La valutazione di tutti gli elementi indicati dall’art. 4, comma 1, lettere b) e c), deve essere positiva; in caso contrario il/la docente in formazione non può proseguire e concludere il corso di formazione;
c) mediante il progetto e/o il dossier che viene valutato dalla/dal mentore. La valutazione minima di 18/30 costituisce condizione di ammissione al colloquio di cui all’art. 13.