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t) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2021, n. 371)
Modifiche al regolamento di esecuzione relativo agli interventi di assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali

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1)
Pubblicato nel B.U. 16 dicembre 2021, n. 50.

Art. 1

(1) L’articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

„Art. 25  (Vita indipendente e partecipazione sociale)

1. La prestazione “Vita indipendente e partecipazione sociale” è concessa alle persone con disabilità permanente a parziale copertura delle spese di assistenza personale necessarie per intraprendere una vita abitativa al di fuori del nucleo familiare di origine, come alternativa all’ammissione o alla permanenza in un servizio sociale residenziale, in base all’articolo 16 dei “Criteri sui servizi abitativi e prestazioni abitative per persone con disabilità, con malattia psichica e con dipendenza patologica”, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 284 del 30 marzo 2021.

2. Per accedere alla prestazione devono essere contestualmente presenti le seguenti circostanze:

  1. la persona ha una disabilità permanente accertata ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  2. la persona percepisce l’assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche;
  3. la persona è maggiorenne e, al momento della presentazione della prima domanda di prestazione, non ha superato i 60 anni di età;
  4. la persona ha il desiderio di vivere in una situazione abitativa propria e autodeterminata, come alternativa all’ammissione o alla permanenza in un servizio sociale residenziale;
  5. la persona vive autonomamente al di fuori del proprio nucleo familiare d’origine o in un servizio sociale residenziale oppure dispone, entro un mese dalla domanda, di una propria abitazione in cui trasferisce la propria residenza anagrafica, salvo quanto previsto dal comma 5;
  6. la persona è in grado di gestire finanziariamente e organizzativamente la propria situazione abitativa. Per l’organizzazione e la gestione dell’assistenza e della situazione abitativa la persona può avvalersi anche di un supporto.

3. La prestazione annuale è composta da:

  1. un importo stabilito in base al livello di non autosufficienza riconosciuto;
  2. un importo previsto in caso di necessaria presenza continua, nelle 24 ore, di un/una assistente;
  3. un importo previsto in caso di fabbisogno di sorveglianza notturna attiva,
  4. un importo previsto, qualora necessario, per coprire le spese di un supporto esterno per la pianificazione e l’organizzazione dell’assistenza.

4. L’importo annuale della prestazione di cui al comma 3 è ridotto in caso di:

  1. condivisione della vita familiare domestica con altre persone;
  2. svolgimento di un’attività lavorativa o fruizione di una misura di occupazione lavorativa;
  3. percezione di altre prestazioni o agevolazioni riguardanti l’assistenza dell’utente.

5. In caso di prima domanda di prestazione il/la richiedente deve possedere il requisito della residenza nell’alloggio individuato per la realizzazione della vita autonoma, a meno che non viva già in modo autonomo in una propria abitazione.

6. In assenza del requisito della residenza nel nuovo alloggio al momento della presentazione della domanda, la prestazione può essere erogata anche solo sulla base del contratto d’affitto, o del preliminare, per il tempo necessario alla persona richiedente a fornire prova dell’avvenuto trasferimento della residenza.

7. Per la concessione della prestazione, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 7.

8. La prestazione è erogata al 100 per cento per il nucleo familiare con valore della situazione economica fino a 5 e decresce in modo lineare fino al 30 per cento per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a 7.

9. Ai fini della concessione della prestazione si considera solo la situazione economica personale dell’utente, non si considera invece la situazione economica delle altre persone componenti il nucleo familiare.

10. La concessione della prestazione è subordinata alla decisione del comitato tecnico di cui all’articolo 8, sulla base del parere obbligatorio dell’operatore/operatrice dell’area socio-pedagogica del distretto sociale competente.

11. La prestazione è concessa per un periodo massimo di dodici mesi ed è ripetibile a seguito di nuova domanda.

12. L’erogazione della prestazione avviene di norma mensilmente, salvo accordi diversi tra richiedente e distretto sociale, e dietro presentazione della documentazione di spesa comprovante l’utilizzo della prestazione di cui al presente articolo e della parte dell’assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, stabilita dalla Giunta provinciale.

13. Sono riconosciute come spese sostenute solo quelle effettuate nell’ambito di regolari rapporti contrattuali per l’assistenza, per la gestione contabile e per il supporto esterno per la pianificazione e l’organizzazione dell’assistenza.

14. Gli importi di cui al comma 3 e le riduzioni di cui al comma 4 sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale e possono essere adeguati annualmente in concomitanza con la determinazione della quota base.

15. La persona richiedente ha l’obbligo di informare tempestivamente il distretto sociale competente di qualsiasi variazione rilevante che possa influenzare l’importo della prestazione.

16. In caso di variazioni tali da influire sul diritto o sull’ammontare della prestazione in corso di validità, questa deve essere ricalcolata d’ufficio. L’eventuale importo spettante ricalcolato è da concedersi dal mese in cui si è verificata la variazione fino alla scadenza della domanda. In caso di variazione del livello di non autosufficienza, l’importo della prestazione spettante in base al nuovo livello riconosciuto è concesso dal mese in cui viene erogato il nuovo importo dell’assegno di cura.

17. La Giunta provinciale può stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio relative alla prestazione di cui al presente articolo.”

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