1. Per verificare la regolare attuazione delle iniziative agevolate, l’ufficio competente effettua controlli a campione su almeno l’8 per cento delle iniziative agevolate e svolge inoltre accertamenti in tutti i casi che ritiene opportuno controllare.
2. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio dall’elenco dei contributi liquidati nell’anno di riferimento.
3. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero non abbiano omesso di fornire informazioni dovute.
4. L’ufficio competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo stesso. Detti termini non possono superare i sei mesi dalla comunicazione. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Se necessario, il controllo potrà essere effettuato anche mediante un sopralluogo.
5. Il contributo per l’apertura è revocato:
a) per intero: in caso di mancato rispetto dell’obbligo di apertura di cui all’articolo 8, comma 1;
b) in proporzione al periodo di non rispetto dell’obbligo: in caso di chiusura dell’esercizio di vicinato prima della scadenza del termine di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a);
c) nella misura di un terzo: qualora l'attività venga sospesa per oltre 30 giorni consecutivi all’anno oppure per 60 giorni non consecutivi all’anno; sono fatti salvi i casi di forza maggiore;
d) nella misura di un terzo: in caso di inosservanza dell’obbligo previsto dall’articolo 8, comma 3.
6. Il contributo per il mantenimento è revocato:
a) in proporzione al periodo di non rispetto dell’obbligo: in caso di chiusura dell’esercizio di vicinato prima della scadenza del termine di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b);
b) nella misura di un terzo: qualora l'attività venga sospesa per oltre 30 giorni consecutivi all'anno oppure per 60 giorni non consecutivi all’anno; sono fatti salvi i casi di forza maggiore;
c) nella misura di un terzo: in caso di inosservanza dell’obbligo previsto dall’articolo 8, comma 3.
7. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’accertata violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 4, comporta la revoca del contributo e la restituzione del relativo importo, maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data di erogazione del contributo stesso. L’intero procedimento di controllo e l’eventuale provvedimento sanzionatorio devono essere conclusi entro il termine fissato dall’ufficio.
8. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, determina la revoca parziale del contributo e la restituzione del relativo importo, maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data di erogazione del contributo stesso.
9. Si può rinunciare alla revoca del contributo nei seguenti casi:
a) se l’accertata violazione degli obblighi di cui all’articolo 8 è da ricondurre ad un incidente, una malattia o un decesso, che limita gravemente e durevolmente la prosecuzione del servizio di vicinato;
b) nel caso di danni causati da incendio, catastrofe naturale o furto.