(1) I servizi “Casa delle donne” presenti sul territorio provinciale operano in rete e si riuniscono regolarmente.
(2) La rete provinciale dei servizi “Casa delle donne” è competente in materia di interventi di contrasto e prevenzione della violenza di genere ed è un luogo di confronto, scambio di informazioni, condivisione di esperienze ed elaborazione di progetti comuni.
(3) La rete svolge una funzione propositiva e critica al fine di contrastare la cultura della violenza e rendere visibili i bisogni delle donne e dei loro figli e delle loro figlie.
(4) La rete designa le referenti per il tavolo di coordinamento permanente di cui all’articolo 5.
(5) Il funzionamento della rete è disciplinato secondo modalità condivise e formalizzate, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato delle donne e dei loro figli e delle loro figlie in carico ai servizi “Casa delle donne”.