(1) Presso la ripartizione provinciale competente in materia di politiche sociali è istituito il tavolo di coordinamento permanente, coordinato dall’ufficio provinciale competente in materia di interventi di contrasto e prevenzione della violenza di genere, al fine di favorire la piena integrazione delle politiche e delle misure a favore delle donne vittime di violenza.
(2) Il tavolo di coordinamento permanente è composto da:
- il direttore/la direttrice dell’ufficio provinciale di cui al comma 1 o un suo delegato/una sua delegata, con funzioni di coordinamento;
- tre persone designate dalla rete provinciale dei servizi “Case delle donne” di cui all’articolo 6;
- le persone di cui all’articolo 7;
- una persona designata dalla Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne e una designata dal Servizio donna della Provincia;
- una persona designata dalla Garante per l’infanzia e l’adolescenza.
(3) Il tavolo di coordinamento permanente svolge le funzioni e i compiti indicati di seguito:
- ha funzioni consultive e propositive;
- rileva le criticità e i bisogni espressi dalle reti territoriali;
- definisce un piano provinciale triennale con le azioni e gli interventi di cui alla presente legge, con relative coperture finanziarie, da sottoporre all’approvazione alla Giunta provinciale;
- elabora i protocolli d’intesa e i protocolli operativi per una buona collaborazione intersettoriale;
- monitora l’applicazione della presente legge.
(4) La realizzazione dei compiti di cui al comma 3 si concretizza attraverso l’istituzione di tavoli tematici, con il coinvolgimento di ulteriori esperti ed esperte, la cui durata è funzionale al raggiungimento dell’obiettivo prefissato.
(5) Il tavolo di coordinamento permanente viene convocato, almeno due volte all’anno, dall’ufficio provinciale di cui al comma 1.
(6) La Giunta provinciale stabilisce le modalità di funzionamento del tavolo di coordinamento permanente e dei tavoli tematici.
(7) Ai componenti del tavolo di coordinamento permanente e dei tavoli tematici non spetta alcun compenso o rimborso spese.