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Normativa provinciale
Assistenza e beneficenza
Famiglia, donne e gioventù
Legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 13
Art. 3 (Competenze della Provincia)
p) Legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 13
1)
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e di sostegno alle donne e ai loro figli e figlie
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel supplemento 3 al B.U. 16 dicembre 2021, n. 50.
Art. 3 (Competenze della Provincia)
(
1
)
Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 la Provincia:
promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione e interventi volti a diffondere una cultura fondata sulla pari dignità, la valorizzazione e il rispetto tra i generi, in collaborazione con i servizi competenti in materia nonché con tutte le istituzioni coinvolte, la società civile e le organizzazioni interessate;
favorisce l’integrazione tra enti pubblici e organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance adeguate, attraverso modalità di collaborazione paritarie e reti locali fra istituzioni, servizi pubblici e associazioni;
sostiene su tutto il territorio provinciale la presenza e le attività del servizio “Casa delle donne” di cui all’articolo 4, con particolare riferimento alle attività di ascolto, prima accoglienza, sostegno psico-sociale e interventi personalizzati per la presa in carico, la protezione, l’eventuale accoglienza residenziale e l’avvio verso percorsi di autonomia;
promuove la formazione e l’aggiornamento delle operatrici del servizio “Casa delle donne” e di altri operatori e operatrici che, nell’ambito della propria attività, entrano comunque in contatto con donne in situazione di violenza;
contrasta, nella comunicazione, l’uso di termini, immagini, allusioni, linguaggi verbali e non verbali lesivi della dignità della donna, a prescindere dal mezzo e dalla forma utilizzati e dal luogo di pubblicazione o diffusione;
incoraggia il settore della comunicazione e dei media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all’elaborazione e all’attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità;
promuove la collaborazione con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza;
sostiene gli interventi rivolti agli autori di violenza di genere;
favorisce la diffusione sul territorio provinciale del numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking;
promuove e sostiene la rilevazione e il monitoraggio periodico del fenomeno della violenza di genere e degli interventi attuati, anche attraverso l’integrazione delle diverse fonti informative esistenti;
assicura il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti attraverso l’istituzione del fondo di solidarietà di cui all’articolo 12;
ha la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per femminicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, stalking e altri atti di violenza contro le donne (fatta eccezione per i procedimenti penali relativi a violenze e molestie sui luoghi di lavoro per i quali si costituisce la Consigliera di parità della Provincia), devolvendo l’eventuale risarcimento a progetti di prevenzione della violenza contro le donne;
promuove e sostiene una rete di tutela delle donne con background migratorio, nonché interventi per la loro presa in carico, in collaborazione con gli enti pubblici e del privato sociale che svolgono anche attività a favore dei/delle migranti, al fine di individuare le vulnerabilità multiple e facilitare così l’accesso ai servizi specializzati;
promuove e sostiene, in collaborazione con gli enti pubblici e del privato sociale che svolgono attività a favore delle persone con disabilità ai sensi dell’articolo 2 della
legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7
, la realizzazione e l’attuazione di misure atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e maltrattamento contro le donne con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica e fornire loro un’adeguata assistenza.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
a) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 20
b) Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 aprile 1977, n. 18
d) LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 1980, n. 4
e) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 28
f) Legge provinciale1° giugno 1983, n. 13
g) LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1987, n. 33 —
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 agosto 1989, n. 19 —
i) LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 2002, n. 2 —
j) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2003, n. 15
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 agosto 2004, n. 27
l) Legge provinciale 8 marzo 2010 , n. 5
m) Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2012, n. 6
n) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8
o) Decreto del Presidente della Provincia 29 marzo 2021, n. 11
p) Legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 13
Art. 1 (Principi e finalità
)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Competenze della Provincia)
Art. 4 (Servizio “Casa delle donne”)
Art. 5 (Tavolo di coordinamento permanente)
Art. 6 (Rete provinciale dei
servizi “Casa delle donne”
)
Art. 7 (Coordinamento territoriale)
Art. 8 (Rete territoriale antiviolenza)
Art. 9 (Linee guida)
Art. 10 (Formazione e aggiornamento)
Art. 11 (Rilevazione di dati a fini statistici)
Art. 12 (Fondo di solidarietà per il patrocinio legale
alle donne vittime di
violenza e maltrattamenti
)
Art. 13 (Costituzione di parte civile)
Art. 14 (Violenza assistita)
Art. 15
(
Interventi rivolti agli
autori di violenza di genere
)
Art. 16 (Attività di sensibilizzazione e di prevenzione)
Art. 17 (Protezione dei dati personali)
Art. 18 (Obblighi e sanzioni)
Art. 19 (Disposizioni finanziarie)
Art. 20 (Abrogazione)
Art. 21 (Entrata in vigore)
q) Legge provinciale 16 gennaio 2023, n. 2
E Provvidenze per le persone disabili
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico