(1) I commi 1 e 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9, sono così sostituiti:
“1. Al fine di mettere il personale delle scuole in grado di affrontare l’esigenza della digitalizzazione della scuola in generale e la didattica a distanza in particolare, tramite l’acquisto di dotazioni IT funzionali allo svolgimento dell’attività didattica che costituisce l’interesse esclusivo del datore di lavoro, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere un rimborso di spese documentate e anticipate dal personale dipendente. In considerazione del monte ore per le attività aggiuntive all’attività formativa rispettivamente per l’orario funzionale all’insegnamento, del prezzo d’acquisto della dotazione IT e della durata media di vita di attrezzature informatiche espressa in ore di lavoro, nonché sulla base della documentazione inoltrata viene determinato il rimborso spettante al singolo dipendente/alla singola dipendente, che non può superare la misura massima di 520,00 euro. I criteri e le modalità dettagliate per la concessione del rimborso sono definiti dalla Giunta provinciale.
2. Il rimborso di cui al presente articolo si applica al personale delle scuole dell’infanzia provinciali, al personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie, al personale docente delle scuole professionali provinciali, della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica, delle scuole di musica, alle collaboratrici e ai collaboratori all’integrazione e alle educatrici e agli educatori sociali delle scuole in servizio per almeno tre mesi a decorrere dal 5 marzo 2020.”