1. La perdita di fatturato dei gestori di convitti ha diminuito fortemente la capacità di generare liquidità immediata, essenziale per far fronte alle passività correnti. L’ammontare dell’indennità è pertanto scaglionato in base alla percentuale di calo del fatturato, in modo da assicurare che l’attivo circolante sia sufficiente a far fronte alle passività correnti. In particolare, l’indennità è determinata come segue:
a) calo del fatturato compreso fra il 30 e il 50 per cento nel periodo ammissibile di cui all’articolo 3, comma 1: 35 per cento delle entrate totali stimate ai sensi dell’articolo 5, comma 1;
b) calo del fatturato compreso fra il 51 e il 70 per cento nel periodo ammissibile di cui all’articolo 3, comma 1: 40 per cento delle entrate totali stimate ai sensi dell'articolo 5, comma 1;
c) calo del fatturato compreso fra il 71 e il 90 per cento nel periodo ammissibile di cui all’articolo 3, comma 1: 45 per cento delle entrate totali stimate ai sensi dell'articolo 5, comma 1;
d) calo del fatturato compreso fra il 91 e il 100 per cento nel periodo ammissibile di cui all’articolo 3, comma 1: 50 per cento delle entrate totali stimate di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Il calcolo dell’ammontare dell’indennità è arrotondato a due cifre decimali.