1. L’ufficio provinciale competente esegue controlli su tutte le domande approvate.
2. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero non abbiano omesso di fornire informazioni dovute.
3. L’ufficio provinciale competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo stesso. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Se necessario, la verifica può essere effettuata anche mediante un controllo in loco. L’intero procedimento di controllo deve concludersi entro 60 giorni dall’avvio del procedimento stesso.
4. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, la violazione accertata delle disposizioni di cui ai presenti criteri comporta la revoca dell’indennità e l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.