(1) Il comma 3 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico la larghezza dei corridoi non deve essere inferiore a 1,50 m. In tutti gli altri casi, la larghezza minima è di 1,10 m. All’interno delle unità immobiliari residenziali la larghezza del corridoio non deve essere inferiore a 1,00 m.”