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f'') Decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 291)
Regolamento per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale

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1)
Pubblicato nel supplemento 3 del B.U. 16 settembre 2021, n. 37.

Art. 6 (Commissione di selezione)

(1) La Commissione di selezione è composta dalla Direttrice sanitaria/dal Direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e da tre direttrici/direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, dei quali almeno uno/una responsabile di struttura complessa in territorio diverso dalla regione. 2)

(1-bis) Al termine dei sorteggi di cui ai commi 3, 3-bis e 4, la Commissione è nominata dalla Direttrice generale/dal Direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. 3)

(2) In conformità alla legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40, e successive modifiche, la composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici sul territorio provinciale, come risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. Uno/Una dei componenti può appartenere anche al gruppo linguistico ladino.

(3) I componenti della Commissione appartenenti al gruppo linguistico italiano sono sorteggiati dall’elenco nazionale di cui all’articolo 15, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. I componenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco o ladino sono sorteggiati dall’elenco-sezione speciale di cui al comma 4.

(3-bis) Fermo restando quanto stabilito dal comma 3, qualora tutte le persone sorteggiate fossero direttrici/direttori di struttura complessa della regione, sono nominate componenti della Commissione di selezione le prime due persone sorteggiate e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno una/un componente della Commissione che sia direttrice/direttore di struttura complessa in territorio diverso dalla regione. 4)

(4) All’elenco provinciale facente parte dell’elenco nazionale di cui al comma 3 è affiancata, al solo fine della formazione delle commissioni di selezione in provincia di Bolzano, una sezione speciale, in cui sono iscritti le direttrici e i direttori di strutture complesse dei ruoli sanitari del Servizio sanitario provinciale appartenenti al gruppo linguistico tedesco e ladino, nonché le direttrici e i direttori di strutture complesse provenienti da Paesi di lingua tedesca, individuati sulla base della loro comprovata esperienza nella medesima disciplina oggetto dell’incarico. Questi ultimi sono comunque selezionati all’interno di strutture sanitarie pubbliche con le quali l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha stipulato una convenzione per l’erogazione di prestazioni sanitarie. L’elenco è aggiornato annualmente in base alle nuove convenzioni eventualmente stipulate nel corso dell’anno trascorso ovvero alle convenzioni cessate.

(4-bis) Se al termine dei sorteggi di cui ai commi 3, 3-bis e 4, la metà dei componenti destinati a formare la Commissione di selezione non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare, ove possibile, l’effettiva parità di genere nella composizione della Commissione, fermo restando il rispetto di quanto stabilito nei commi 3, 3-bis e 4. 5)

(5) L’individuazione dei componenti della Commissione di selezione avviene sempre tramite sorteggio.

(6) Funge da segretaria/segretario una impiegata/un impiegato dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(6-bis) Assume le funzioni di presidente della Commissione la/il componente con maggiore anzianità di servizio tra le tre direttrici sorteggiate/i tre direttori sorteggiati. In caso di parità nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto della/del presidente. 6)

(7) I componenti della Commissione non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con le candidate e i candidati.

(8)7)

2)
L’art. 6, comma 1, è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 32.
3)
L’art. 6, comma 1-bis, è stato inserito dall’art. 1, comma 2, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 32.
4)
L’art. 6, comma 3-bis, è stato inserito dall’art. 1, comma 3, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 32.
5)
L’art. 6, comma 4-bis, è stato inserito dall’art. 1, comma 4, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 32.
6)
L’art. 6, comma 6-bis, è stato inserito dall’art. 1, comma 5, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 32.
7)
L’art. 6, comma 8, è stato abrogato dall’art. 1, comma 6, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 32.
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