1. Possono beneficiare dei sussidi le organizzazioni turistiche iscritte nell’elenco provinciale delle organizzazioni turistiche, ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, e successive modifiche.
2. I beneficiari di cui al comma 1 devono dimostrare di aver conseguito minori entrate nella misura di almeno il 20 per cento in seguito alla mancata o parziale assegnazione a loro favore, a causa dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, del gettito dell’imposta comunale di soggiorno nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021, rispetto alle entrate derivanti dall’imposta comunale di soggiorno relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020.