1. La concessione dei sussidi di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale. Nel caso in cui i mezzi finanziari messi a disposizione siano insufficienti a soddisfare tutte le domande degli aventi diritto, le domande potranno essere archiviate d’ufficio in ordine cronologico di entrata.