1. Le domande devono essere redatte sulla modulistica predisposta dall’Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione, di seguito denominato ufficio provinciale, e sottoscritte dal/dalla legale rappresentante dell’ente richiedente.
2. Le domande possono essere presentate esclusivamente per via telematica (comunicazione PEC), con le modalità previste dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.
3. Le domande devono essere presentate entro il 15 settembre 2021.
4. L’imposta di bollo può essere pagata online (marca da bollo digitale @e.bollo) o tramite il modello di pagamento F23. In alternativa, la domanda deve riportare il numero e la data della marca da bollo e il/la richiedente deve dichiarare di utilizzare la suddetta marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione.
5. Il/La richiedente deve attestare con propria dichiarazione la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste per poter beneficiare dei sussidi di cui ai presenti criteri.
6. Le domande incomplete o non completate entro i termini fissati dall'ufficio provinciale sono archiviate d'ufficio.