1. L’ufficio provinciale effettua controlli a campione su almeno il 10 per cento delle domande approvate. Svolge inoltre controlli in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto opportuno.
2. L’individuazione delle domande da sottoporre al controllo a campione avviene mediante sorteggio dall’elenco dei sussidi liquidati nell’anno di riferimento.
3. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o non veritieri, o omesso di fornire informazioni dovute.
4. L’ufficio provinciale avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali saranno sottoposti al controllo. Con tale comunicazione si invitano inoltre i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Se necessario, il controllo potrà essere effettuato anche mediante un sopralluogo.
5. Nel caso di indebita percezione di vantaggi economici si applica l’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
6. L’intero procedimento di controllo deve concludersi entro il termine di 180 giorni dall’avvio del procedimento stesso.