(1) Nell’allegato 1 del decreto nell’elenco delle competenze dell’Ufficio Assistenza scolastica sono soppresse le lineette “refezioni scolastiche” e “contributi ai comuni per la gestione di scuole dell'infanzia”.
(2) Nel testo tedesco dell’allegato 1 del decreto nell’elenco delle competenze dell’Ufficio assistenza scolastica nella lineetta “Maßnahmen zu Gunsten von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung“ la parola: “Behinderung” è sostituita dalla parola: “Behinderungen“.
(3) Nel testo tedesco dell’allegato 1 del decreto nell’elenco delle competenze dell’Ufficio per il diritto allo studio universitario nella lineetta “besondere Maßnahmen zu Gunsten Studierender mit Behinderung“ la parola: “Behinderung” è sostituita dalla parola: “Behinderungen“.