1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono eseguiti controlli a campione su almeno il sei per cento delle domande di aiuto agevolate.
2. L’individuazione delle domande da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o da un suo delegato/una sua delegata, dal direttore/dalla direttrice dell'Ufficio provinciale Frutti-viticoltura e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito è redatto apposito verbale.
3. I sopralluoghi sono eseguiti da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura, che redigono il relativo verbale di accertamento.
4. Oggetto del controllo è la veridicità delle dichiarazioni del/della richiedente.
5. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla legislazione vigente.