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1. di approvare le seguenti modifiche ai criteri di attuazione di cui all’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 778 del 12 luglio 2016:
a) Il comma 2 dell’articolo 3 è così sostituito:
“2. Le agevolazioni possono essere concesse alle sole cooperative iscritte nel Registro provinciale delle cooperative e che svolgono la loro attività prevalentemente in provincia di Bolzano.”
b) Dopo il comma 2 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente comma 3:
“3. Le cooperative di cui al comma 1, lettere b) e c), possono presentare le domande di agevolazione non oltre la fine dell’esercizio finanziario relativo al quinto anno dalla loro costituzione o trasformazione nella forma cooperativa legittimata a beneficiare delle agevolazioni.”
c) Al comma 1 dell’articolo 4/bis le parole “1° febbraio e il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole “1° gennaio e il 31 dicembre 2021”.
d) Il comma 3 dell’articolo 4/bis è così sostituito:
“3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 1.650.000,00, si provvede nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, ai sensi dell’articolo 16, comma 8, della legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1. In caso di mezzi finanziari insufficienti, le agevolazioni verranno ridotte o le domande di agevolazione verranno rigettate.”
e) Dopo il comma 4 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente comma 5:
“5. Limitatamente agli anni 2021 e 2022, al fine del calcolo del limite massimo della spesa ammissibile in un anno ovvero dell’agevolazione ammissibile nel triennio di cui ai commi 3 e 4, il valore del patrimonio netto è riferito all’esercizio finanziario concluso prima dello stato di emergenza dovuto al COVID-19, qualora più favorevole.”
f) Dopo il comma 1 dell’articolo 7 è inserito il seguente comma 1/bis:
“1/bis. Limitatamente agli anni 2021 e 2022 la percentuale di cui al comma 1 è aumentata al 40 per cento.”
2. Gli aiuti di cui al punto 1 sono concessi ai sensi della decisione della Commissione europea C(2020)3482 del 21.05.2020, con cui è stato approvato il regime quadro per gli aiuti anticrisi SA.57021, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020)1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, ovvero ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 352/1 e L 352/9 del 24.12.2013).
La presente deliberazione trova applicazione anche per le domande di agevolazione presentate prima della sua approvazione. I contributi eventualmente già concessi precedentemente possono essere aumentati dietro presentazione di un’apposita istanza entro il termine del 30 settembre 2021.
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, in combinato disposto con l’articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e trova applicazione il giorno successivo.