In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

f) Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2021, n. 211)
Modifiche al regolamento di esecuzione in materia di pubblici esercizi

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 24 giugno 2021, n. 25.

Art. 1 (Requisiti professionali – Corsi e titoli di studio/formazione)

(1) L’articolo 29 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 29 (Requisiti professionali – Corsi e titoli di studio/formazione)

1. Ai fini della dimostrazione della qualificazione professionale sono riconosciuti i seguenti titoli di studio o di formazione, purché nei relativi ordinamenti o piani di studio siano previste sostanzialmente le materie di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge, e successive modifiche:

  1. diplomi di scuola secondaria di secondo grado o laurea, anche triennale;
  2. attestati di formazione professionale, rilasciati da un ente pubblico o da un ente munito dei relativi pubblici poteri, al termine di un percorso formativo di almeno 90 ore.

2. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento delle qualificazioni professionali, di attestati e diplomi di formazione professionale, nonché dei titoli scolastici e accademici conseguiti all’estero, la Commissione per l’abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi può valutare e decidere, se tali titoli siano sufficienti per ottenere l’abilitazione. A tal fine devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

  1. il titolo è stato rilasciato da un ente pubblico o da un ente munito dei relativi pubblici poteri di uno Stato membro dell’Unione europea o della Svizzera;
  2. il titolo è un diploma di scuola secondaria di secondo grado o una laurea, anche triennale, o l’attestato di un percorso di formazione professionale di almeno 90 ore, o un diploma di alta formazione corrispondente almeno al livello 6 del quadro europeo delle qualifiche (EQF);
  3. l’ordinamento o il piano di studi su cui si basa il titolo di studio/formazione presentato include sostanzialmente le materie di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge.

3. Il riconoscimento di titoli di studio/formazione rilasciati in uno Stato non appartenente all’Unione europea è accertato secondo le norme vigenti in materia.”

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionA
ActionActionB
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 13 aprile 2018, n. 11
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 30 novembre 2018, n. 34
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2019, n. 12
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 4 febbraio 2021, n. 3
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2021, n. 21
ActionActionArt. 1 (Requisiti professionali – Corsi e titoli di studio/formazione)
ActionActionArt. 2 (Entrata in vigore)
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2023, n. 13
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico