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Delibera 11 maggio 2021, n. 410
Criteri per i servizi “Vivere insieme la quotidianità” e “Pasto nel vicinato"

Allegato

Criteri per i servizi “Vivere insieme la quotidianità” e “Pasto nel vicinato"

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni

1. Le presenti disposizioni stabiliscono, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), dell’articolo 11/bis e dell’articolo 32, comma 15, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, gli indirizzi e i criteri per l’organizzazione, la gestione e il finanziamento dei servizi “Vivere insieme la quotidianità” e “Pasto nel vicinato", di seguito denominati criteri.

2. I servizi di cui al comma 1 rientrano fra le attività offerte dall'agricoltura sociale a supporto e integrazione delle prestazioni assistenziali erogate dalla Provincia, ai sensi della legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8.

3. Il servizio “Vivere insieme la quotidianità” può essere offerto anche al di fuori dell’ambito dell’agricoltura sociale.

4. Ai fini dei presenti criteri si applicano le seguenti definizioni:

a) propria abitazione: l’abitazione in cui vive il promotore/la promotrice di vita quotidiana;

b) promotore/promotrice di vita quotidiana: la persona che offre il servizio “Vivere insieme la quotidianità”;

c) persone con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica: le persone con menomazioni durature fisiche, cognitive o sensoriali o affette da malattie psichiche o dipendenze ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7;

d) livelli di non autosufficienza: i livelli di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche;

e) regolamento: il regolamento di esecuzione relativo all’elenco provinciale degli operatori e delle operatrici dell’agricoltura sociale;

f) proprio maso: il maso in cui vive la persona che fornisce il servizio “Pasto nel vicinato”.

CAPO II
“VIVERE INSIEME LA QUOTIDIANITÀ”

Art. 2
Descrizione

1. Il servizio “Vivere insieme la quotidianità” rappresenta una forma flessibile di accoglienza semiresidenziale o residenziale rivolta alle persone di cui all’articolo 4 che necessitano di un sostegno per affrontare la vita quotidiana. Esso prevede l’accoglienza nella propria abitazione di uno o più utenti, cui vengono offerti accompagnamento e vitto. Nell’abitazione possono essere accolti al massimo tre utenti contemporaneamente.

2. I promotori e le promotrici di vita quotidiana sono soci di una cooperativa sociale senza scopo di lucro ai sensi dell’articolo 5.

3. In caso di accoglienza residenziale, il servizio può essere offerto per un periodo massimo di quattro settimane all’anno, prorogabili al massimo di ulteriori quattro settimane, previa autorizzazione del servizio sociale territorialmente competente. Indipendentemente dal suddetto limite temporale, l’accoglienza residenziale può essere offerta anche per singoli giorni/singole notti o nel fine settimana.

4. Il servizio viene fornito in via preferenziale nel comune di residenza della persona che lo richiede.

Art. 3
Finalità

1. L’obiettivo del servizio consiste nel garantire all'utente la partecipazione attiva alla vita quotidiana familiare del promotore/della promotrice di vita quotidiana. Ciò avviene in un’atmosfera familiare, attraverso la valorizzazione della quotidianità e la personalizzazione delle attività, anche proponendo all'utente piccoli compiti che questo/questa può svolgere autonomamente.

2. Il servizio mira inoltre a permettere all'utente di rimanere nel proprio ambiente abituale e di partecipare alla vita del paese o della città il più a lungo possibile.

3. Non rientra tra le finalità del servizio l’offerta di un'occupazione lavorativa all'utente. Tale possibilità è garantita attraverso altre prestazioni e servizi offerti in ambito sociale.

Art. 4
Destinatari

1. Il servizio è rivolto a persone anziane (oltre i 65 anni di età) nonché a persone maggiorenni con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica che risiedono in Alto Adige.

2. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, il servizio è rivolto a persone non inquadrate in alcun livello di non autosufficienza o inquadrate al primo livello.

3. Le persone anziane inquadrate al secondo livello di non autosufficienza possono essere ammesse al servizio solo previo parere positivo espresso congiuntamente dall’operatore/dall’operatrice sociale e dall’infermiere/dall’infermiera dello “Sportello unico per l’assistenza e la cura” territorialmente competente, oppure se il promotore/la promotrice di vita quotidiana è in possesso del diploma relativo a uno dei profili professionali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del punto 3 dell’allegato al regolamento.

4. Le persone con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica inquadrate al secondo livello di non autosufficienza possono essere ammesse al servizio solo se il servizio del distretto sociale territorialmente competente per lo specifico gruppo di destinatari attesta che esse non necessitano di un’assistenza complessa, oppure se il promotore/la promotrice di vita quotidiana è in possesso del diploma relativo a uno dei profili professionali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del punto 4 dell’allegato al regolamento. Se la persona che intende usufruire del servizio non ha ancora avuto contatti con il servizio sociale, quest’ultimo si accorderà, per il rilascio dell’attestazione, con i servizi sanitari competenti che hanno in carico la persona stessa.

5. Qualora le persone necessitino di un’assistenza infermieristica, è necessario il parere positivo del servizio infermieristico domiciliare territorialmente competente.

6. Le persone che fruiscono del servizio e che nel corso del tempo hanno esigenze di cura sempre maggiori, al punto tale da rientrare in un livello di non autosufficienza più elevato, devono passare a una forma di assistenza più rispondente ai loro bisogni.

7. L'utente non può avere alcun vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado con il promotore/la promotrice di vita quotidiana o i suoi familiari.

Art. 5
Gestione del servizio

1. Il servizio viene gestito da una cooperativa sociale senza scopo di lucro. La cooperativa è garante del corretto svolgimento delle procedure tecnico-amministrative, ivi comprese la gestione del personale e l’assicurazione dei lavoratori, nonché dell’erogazione del servizio in conformità con quanto previsto dai presenti criteri.

2. La cooperativa di cui al comma 1 garantisce:

a) che i promotori e le promotrici di vita quotidiana siano in possesso dei requisiti previsti;

b) l'esecuzione di controlli regolari e la verifica dell'adeguatezza del servizio fornito dal promotore/dalla promotrice di vita quotidiana;

c) la regolare organizzazione di corsi di aggiornamento;

d) la frequenza regolare di corsi di aggiornamento da parte dei promotori e delle promotrici di vita quotidiana e l’attivazione, da parte degli stessi, di un’adeguata rete con i servizi sociali del rispettivo territorio;

e) il rispetto dei requisiti e delle modalità di ammissione al servizio;

f) il rispetto delle modalità per l’emissione delle fatture agli utenti e ai nuclei familiari tenuti a compartecipare alla tariffa, nonché delle modalità previste dal sistema di finanziamento;

g) l’adeguato supporto spettante a coloro che offrono il servizio ai sensi dell’ordinamento di servizio del personale;

h) che le informazioni richieste dall’ufficio provinciale competente della Ripartizione Politiche sociali siano trasmesse regolarmente;

i) la predisposizione della modulistica relativa ai documenti richiesti (ad esempio, contratto di accompagnamento, domanda di ammissione, documentazione), da presentare per l’approvazione all’ufficio provinciale competente della Ripartizione Politiche sociali;

j) la pubblicazione sul proprio sito dei nominativi dei promotori e delle promotrici di vita quotidiana soci della cooperativa stessa, suddivisi per distretto sociale

Art. 6
Autorizzazione e accreditamento

1. ll servizio deve essere autorizzato dall’ufficio provinciale Anziani e distretti sociali, ai sensi della vigente normativa provinciale.

2. In seguito all’approvazione dei criteri di accreditamento, il servizio dovrà essere accreditato.

Art. 7
Promotore/Promotrice di vita quotidiana

1. Il promotore/La promotrice di vita quotidiana svolge la propria attività in collaborazione con una cooperativa sociale senza scopo di lucro ai sensi dell’articolo 5.

2. Il promotore/La promotrice di vita quotidiana è personalmente responsabile dello svolgimento del servizio e possiede i requisiti previsti dal regolamento.

Art. 8
Standard qualitativi

1. Ogni promotore/promotrice di vita quotidiana dispone nella propria abitazione di una capacità ricettiva di almeno un utente.

2. Al fine di garantire agli utenti un ambiente consono, l’abitazione del promotore/della promotrice di vita quotidiana deve disporre di locali adeguati, che garantiscano un utilizzo degli spazi conforme ai bisogni degli utenti. In particolare, l’abitazione deve disporre almeno dei seguenti locali e spazi:

a) soggiorno (può trattarsi anche di un giardino d’inverno sufficientemente riscaldato o un salotto);

b) cucina;

c) bagno;

d) spazi aperti ad accesso diretto (giardino, balcone);

e) stanza da letto adeguata con annesso bagno (in caso di accoglienza residenziale).

3. L’ambiente domestico in cui viene offerto il servizio è accogliente, ben illuminato e arieggiato. L’abitazione dispone di spazio sufficiente e di un arredamento adeguato alle esigenze degli utenti.

4. L’utilizzo di spazi aperti (privati e pubblici) è importante per il benessere dell’utente. La regolare frequentazione di aree quali giardini, boschi, prati e parchi pubblici deve essere perciò garantita in ogni caso.

Art. 9
Corso di formazione “Vivere insieme la quotidianità”

1. Il corso di formazione “Vivere insieme la quotidianità” si articola in 120 ore di lezione e in un tirocinio di 50 ore e si conclude con un esame.

2. Il corso comprende i seguenti moduli:

a) Peculiarità e malattie degli anziani e delle persone con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica;

b) Primo soccorso nell’ambito della sicurezza sul lavoro per il gruppo di rischio B;

c) La persona erogatrice del servizio;

d) Integrazione degli anziani e delle persone con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica nella vita della famiglia;

e) Attivazione e promozione della quotidianità;

f) Cura domestica e alimentazione;

g) Organizzazione del servizio e fondamenti giuridici;

h) Psicologia e comunicazione;

i) Competenze personali di coloro che offrono il servizio e gestione dei conflitti;

j) Offerte in ambito sociale rivolte alle persone anziane e alle persone con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica in Alto Adige, lavoro di rete e contatti;

k) Sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni.

3. All’esame finale è presente un/una rappresentante dell’Ufficio provinciale Anziani e distretti sociali.

Art. 10
Requisiti di ammissione

1. La persona che intende accedere al servizio soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:

a) vive da sola, si trova in isolamento sociale ed è a rischio di solitudine;

b) pur avendo bisogno di aiuto, dispone di un insufficiente aiuto esterno;

c) vive in un’abitazione che presenta barriere architettoniche;

d) si trova per altri motivi in una situazione precaria, che rende necessario il ricorso al servizio.

2. Gli utenti possono avvalersi del servizio anche in forma integrativa, frequentando contemporaneamente un servizio domiciliare o semiresidenziale offerto dagli enti gestori dei servizi sociali. Non è invece ammessa la frequenza contemporanea del presente servizio in forma residenziale e di un altro servizio sociale residenziale.

Art. 11
Contratto di accompagnamento e domanda di ammissione

1. La cooperativa che gestisce il servizio ai sensi dell’articolo 5 stipula con l’utente o il suo/la sua rappresentante legale un contratto di accompagnamento, che prevede tutti i diritti e gli obblighi delle parti e le conseguenze di un inadempimento degli stessi.

2. Il contratto prevede altresì le condizioni per l’eventuale estinzione dello stesso in caso di aggravamento dello stato di salute dell’utente ai sensi dell’articolo 4, comma 6.

3. Al contratto di accompagnamento viene allegata la domanda di ammissione.

Art. 12
Documentazione

1. Il promotore/La promotrice di vita quotidiana deve aprire una cartella per ogni utente e aggiornarla regolarmente. La cartella contiene la documentazione relativa all’utente, che comprende i suoi dati, incluse le informazioni sulle sue particolarità, le informazioni sulle persone di riferimento e sui supporti necessari, il numero delle ore prestate, nonché gli obiettivi e l’evoluzione della situazione individuale.

CAPO III
“PASTO NEL VICINATO”

Art. 13
Descrizione

1. Il servizio “Pasto nel vicinato” offre alle persone di cui all’articolo 15 un pasto servito in un contesto rurale, consumato in compagnia della persona che fornisce il servizio stesso e della sua famiglia. Il servizio è fornito all’interno del proprio maso.

2. Se la persona che fruisce del servizio non può lasciare la propria abitazione e questa si trova nello stesso comune del maso o in un comune limitrofo, i pasti possono essere consegnati a domicilio.

3. Presso il maso possono essere serviti al massimo sei utenti contemporaneamente. Nel caso di consegna di pasti a domicilio, la fornitura è per un massimo di 10 utenti.

4. Il servizio deve essere garantito tutto l’anno per almeno cinque giorni alla settimana.

5. L'approvvigionamento alimentare orientato alle necessità dell’utente è accompagnato da un lavoro relazionale che mira a prevenire l'isolamento sociale della persona stessa e a promuoverne l'autonomia il più a lungo possibile.

6. Il fornitore/La fornitrice del servizio garantisce il rispetto delle vigenti norme igieniche e delle altre norme previste per la preparazione, la produzione, la trasformazione, la somministrazione e la consegna degli alimenti.

7. Il servizio viene fornito in via preferenziale nel comune di residenza della persona che lo richiede.

Art. 14
Finalità

1. L’obiettivo del servizio consiste nel garantire all’utente almeno un pasto giornaliero caldo, sano, equilibrato e adeguato al suo fabbisogno, utilizzando principalmente prodotti regionali, stagionali e di propria produzione e tenuto conto delle sue particolari esigenze nutrizionali e di assunzione di cibo. Nello stesso tempo, il servizio offre all’utente un'opportunità di incontro.

2. Il servizio mira inoltre a consentire all’utente di rimanere il più a lungo possibile nel proprio ambiente abituale e di partecipare alla vita del paese/della città nonché a offrirgli/offrirle l’opportunità di consumare i piatti tipici locali.

Art. 15
Destinatari

1. Il servizio è rivolto a persone anziane (oltre i 65 anni di età) non inquadrate in alcun livello di non autosufficienza o inquadrate al primo o al secondo livello nonché a persone maggiorenni con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica, che risiedono in Alto Adige.

2. Nel caso in cui la persona necessiti di un’assistenza infermieristica, è necessario il parere positivo del servizio infermieristico domiciliare territorialmente competente.

3. Per la somministrazione dei pasti a persone con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica è necessario il parere positivo del distretto sociale territorialmente competente.

4. L’utente non può avere alcun vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado con la persona che fornisce il servizio o i suoi familiari.

Art. 16
Standard qualitativi

1. Chi fornisce il servizio è personalmente responsabile dell'espletamento dello stesso e possiede i requisiti previsti dal regolamento.

2. Per garantire agli utenti un ambiente consono, il maso deve disporre almeno dei seguenti locali:

a) una sala da pranzo adeguata;

b) una cucina adatta all’attività in conformità alla disciplina dell’agriturismo ( legge provinciale n. 7/2008, e successive modifiche) e alla vigente normativa igienico-sanitaria;

c) un bagno.

3. I locali in cui viene offerto il servizio sono accoglienti, ben illuminati e arieggiati e dispongono di spazio sufficiente.

4. Se i pasti vengono consegnati a domicilio, è obbligatorio usare idonei contenitori per il trasporto.

Art. 17
Autorizzazione

1. Il servizio deve essere autorizzato dal servizio sociale territorialmente competente, ai sensi della vigente normativa provinciale.

Art. 18
Corso di formazione “Pasto nel vicinato”

1. Il corso di formazione “Pasto nel vicinato" si articola in 100 ore di lezione e in un tirocinio di 15 ore e si conclude con un esame.

2. Il corso comprende i seguenti moduli:

a) Peculiarità e malattie degli anziani e delle persone con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica;

b) Primo soccorso nell’ambito della sicurezza sul lavoro per il gruppo di rischio B;

c) La persona erogatrice del servizio;

d) Cura domestica e alimentazione;

e) HACCP in azienda;

f) Organizzazione del servizio e fondamenti giuridici focalizzati sulla preparazione dei pasti;

g) Psicologia e comunicazione - competenze personali della persona che offre il servizio;

h) Offerte in ambito sociale in Alto Adige, lavoro di rete e contatti;

i) Sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni;

j) Calcolo dei costi dei pasti a domicilio.

3. All’esame finale è presente un/una rappresentante del distretto sociale competente.

Art. 19
Requisiti di ammissione

1. La persona che intende accedere al servizio deve soddisfare i requisiti richiesti per fruire della prestazione "pasti a domicilio". Deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) vive da sola, si trova in isolamento sociale ed è a rischio di solitudine oppure vive con un'altra persona, ma nessuna delle due è in grado di cucinare;

b) pur avendo bisogno di aiuto, di giorno dispone di un insufficiente aiuto esterno;

c) vive in un’abitazione che presenta barriere architettoniche;

d) si trova per altri motivi in una situazione precaria, che rende necessario il ricorso al servizio.

Art. 20
Contratto di accompagnamento e domanda di ammissione

1. La persona che offre il servizio stipula con l’utente o il suo/la sua rappresentante legale un contratto di accompagnamento, che prevede tutti i diritti e gli obblighi delle parti e le conseguenze di un inadempimento degli stessi.

2. Al contratto di accompagnamento viene allegata la domanda di ammissione.

CAPO IV
FINANZIAMENTO E TARIFFE

Art. 21
Finanziamento e tariffa del servizio “Vivere insieme la quotidianità”

1. Per l’erogazione del servizio “Vivere insieme la quotidianità” può essere concesso alle cooperative un contributo fisso per ogni ora prestata all’utente per il sostegno e l’accompagnamento a favore dello stesso/della stessa, fino a un ammontare massimo complessivo di ore determinato annualmente a livello provinciale. Il contributo è concesso secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 332 del 10 aprile 2018, e successive modifiche

2. Oltre al sostegno e all’accompagnamento deve essere fornito agli utenti un adeguato numero di pasti, che si considerano inclusi nel contributo fisso, e in particolare:

a) fino a cinque ore di sostegno e accompagnamento: almeno un pasto;

b) oltre cinque ore di sostegno e accompagnamento: almeno due pasti;

c) in caso di pernottamento dell’utente: almeno tre pasti.

3. È possibile finanziare fino a un massimo di nove ore di sostegno e accompagnamento al giorno, anche in caso di pernottamento dell’utente.

4. La tariffa per gli utenti viene stabilita annualmente dalla cooperativa in base al costo orario e nei limiti dell’importo massimo stabilito annualmente a livello provinciale. La tariffa deve essere comunicata all’Ufficio provinciale Anziani e distretti sociali nel mese di dicembre dell’anno che precede quello del contributo.

Art. 22
Finanziamento e tariffa del servizio “Pasto nel vicinato”

1. Il finanziamento del servizio “Pasto nel vicinato” avviene tramite il servizio sociale territorialmente competente secondo le vigenti disposizioni relative al finanziamento della prestazione “pasti a domicilio – pasto – menù completo senza fornitura a domicilio” di cui all'articolo 29 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, e ai relativi criteri di attuazione.

2. Il finanziamento avviene attraverso l’assegnazione di un importo fisso per singolo pasto, fino a un numero massimo complessivo di pasti stabilito annualmente a livello provinciale.

3. La tariffa per gli utenti corrisponde a quella della prestazione “pasti a domicilio – pasto – menù completo senza fornitura a domicilio” di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

Art. 23
Clausola di salvaguardia

1. La concessione delle agevolazioni di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale.

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24
Disposizioni transitorie e finali

1. Per l’anno 2021, per il finanziamento del servizio “Vivere insieme la quotidianità” è previsto, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, un contributo fisso di 8,50 euro all’ora per un ammontare massimo complessivo di 12.000 ore annue; l’importo massimo della tariffa oraria posta a carico degli utenti di cui all’articolo 21, comma 4, è invece pari a 18,00 euro all’ora. Per gli anni successivi, l’ammontare del contributo e delle ore nonché l’importo massimo della tariffa oraria possono essere rideterminati annualmente con decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Politiche sociali, previo accordo con la Ripartizione provinciale Agricoltura.

2. Per l’anno 2021, per il finanziamento del servizio “Pasto nel vicinato” è previsto, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, un importo fisso di 2,50 euro a pasto per un numero massimo complessivo di 10.000 pasti all’anno. Per gli anni successivi, l'importo per singolo pasto e il numero massimo complessivo di pasti annui possono essere rideterminati annualmente con decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Politiche sociali, previo accordo con la Ripartizione provinciale Agricoltura.

3. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 la Ripartizione provinciale Agricoltura mette annualmente a disposizione della Ripartizione provinciale Politiche sociali i mezzi finanziari necessari al servizio “Pasto nel vicinato” nonché i mezzi finanziari di propria competenza per il servizio “Vivere insieme la quotidianità”. Decorsa questa fase transitoria triennale, le modalità di finanziamento vengono rideterminate di comune accordo tra la Ripartizione provinciale Politiche sociali e la Ripartizione provinciale Agricoltura.

4. In prima applicazione dei presenti criteri, le cooperative che gestiscono servizi già funzionanti devono presentare la domanda di autorizzazione di cui all’articolo 6 entro 180 giorni dalla pubblicazione dei criteri stessi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. In prima applicazione dei presenti criteri, la tariffa stabilita dalla cooperativa ai sensi dell’articolo 21, comma 4, deve essere comunicata all’Ufficio provinciale Anziani e distretti sociali entro 30 giorni dalla pubblicazione dei criteri stessi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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