1. In caso di domanda incompleta, l’Ispettorato forestale invita per iscritto il richiedente a presentare i documenti o le informazioni mancanti, fissando un termine non superiore a 15 giorni.
2. Accertata la completezza della domanda e della documentazione allegata, l'Ispettorato forestale esegue, mediante un sopralluogo da parte di un funzionario/una funzionaria a tal fine incaricato/incaricata, una verifica tecnica al fine di accertare se i lavori, per i quali viene chiesto il contributo, rientrano fra quelli finanziabili e procede alla valutazione tecnica ed economica dell'intervento.
3. Ultimata l'istruttoria, l'Ispettorato forestale trasmette la domanda e la documentazione allegata alla direzione della Ripartizione provinciale Foreste per il parere tecnico-economico di cui all’articolo 1 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche.
4. I lavori non possono essere comunque iniziati prima del parere tecnico-economico di cui al comma 3, salvo che siano urgenti e indifferibili.