1. I presenti contributi disciplinano, ai sensi dell’articolo 50 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, la concessione di contributi per l'eliminazione di danni a immobili o infrastrutture a prevalente carattere agrario o forestale, causati da terremoti, valanghe, smottamenti o inondazioni.