1. Per la concessione della prestazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), oltre ai requisiti di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, deve sussistere anche il seguente requisito:
a) nel periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il distretto sociale competente ha concesso ed erogato al/alla richiedente o a uno/una dei componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 3, comma 2, la prestazione “Aiuto immediato Covid-19“, ai sensi dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, per almeno tre mesi e in misura pari a uno dei seguenti importi mensili:
euro 500,00
euro 700,00
euro 900,00.
Nella domanda va indicato il distretto sociale che ha concesso la prestazione.