1. In attuazione dell’articolo 11, comma 2, della legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3, l’Azienda Servizi Sociali di Bolzano o la Comunità comprensoriale competente, a seconda del comune di residenza del/della richiedente, gestisce il procedimento dei controlli a campione di cui alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
2. L’ufficio provinciale competente seleziona le domande da sottoporre a controllo e le trasmette successivamente all’Azienda Servizi Sociali di Bolzano o alla Comunità comprensoriale competente entro 60 giorni.
3. I controlli a campione si effettuano su almeno il 6 per cento delle domande approvate.
4. L’individuazione delle domande da sottoporre al controllo a campione avviene mediante sorteggio dall’elenco degli “Aiuti Covid 2021” liquidati nell’anno di riferimento. Vengono inoltre effettuati controlli in tutti i casi in cui lo si ritenga opportuno.
5. I controlli da parte dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano o della Comunità comprensoriale competente si effettuano ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
6. Su richiesta, i beneficiari devono mettere a disposizione dell’autorità competente la documentazione che la stessa riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare della misura di sostegno.
7. L’Azienda Servizi Sociali di Bolzano o la Comunità comprensoriale competente avvia il procedimento di controllo, comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo stesso. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Se necessario, il controllo potrà essere effettuato anche mediante un sopralluogo.
8. Entro 120 giorni dalla ricezione delle domande selezionate di cui al comma 2, l’Azienda Servizi Sociali di Bolzano o la Comunità comprensoriale competente trasmette l’esito dei controlli all’ufficio provinciale competente unitamente alla documentazione necessaria e a una lettera accompagnatoria, nella quale sono elencati i controlli eseguiti e il relativo esito.
9. Ferme restando le eventuali conseguenze penali nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, la violazione delle disposizioni di cui ai presenti criteri comporta la revoca della misura di sostegno e l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione. L’intero procedimento di controllo deve concludersi entro 180 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 7.