(1) Possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco provinciale le imprenditrici e gli imprenditori agricoli o le cooperative sociali di cui all’articolo 3 della legge provinciale, che esercitano una o più attività di cui all’articolo 6 del presente regolamento. La domanda, compilata sull’apposito modulo, va presentata alla Ripartizione provinciale Agricoltura.
(2) Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante la formazione richiesta prevista nell’allegato A, nonché le rispettive denunce, accreditamenti, autorizzazioni o accordi previsti dalla normativa vigente.
(3) Se la domanda è presentata da una cooperativa sociale, quest’ultima deve comprovare il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di agricoltura sociale e assicurare che i suoi soci possiedano la formazione richiesta per l’esercizio di tale attività.
(4) L’ufficio competente, dopo aver esaminato la domanda, provvede, entro 60 giorni dalla sua ricezione, all’iscrizione dell’operatore/operatrice dell’agricoltura sociale nell’elenco provinciale.
(5) L’iscrizione nell’elenco provinciale è provvisoria finché non si concludono i procedimenti di cui all’articolo 7, comma 1, della legge provinciale.
(6) Nel caso in cui il/la richiedente non provveda a soddisfare i requisiti mancanti entro 180 giorni dalla relativa richiesta scritta, la domanda è respinta e l’iscrizione provvisoria è cancellata d’ufficio.