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u) Decreto del Presidente della Provincia 17 maggio 2021, n. 181)
Elenco provinciale degli operatori e delle operatrici dell’agricoltura sociale

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Pubblicato nel B.U. 20 maggio 2021, n. 20.

Allegato A

 

INDICE

1. Assistenza domiciliare all'infanzia al maso

2. Fattoria didattica

3. “Vivere insieme la quotidianità”, un servizio per persone anziane

4. “Vivere insieme la quotidianità”, un servizio per persone con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica

5. “Pasto nel vicinato”

 

Singole attività

 

1. Attività: “Assistenza domiciliare all'infanzia al maso”

Attività ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8

 

Art. 1
Descrizione

1. Per “assistenza domiciliare all'infanzia al maso” si intende l'attività esercitata da persone che, in collaborazione con le cooperative sociali, assistono professionalmente nelle proprie abitazioni uno o più bambini di altre famiglie, svolgendo un compito educativo connotato da familiarità, valorizzazione della quotidianità, con caratteristiche di flessibilità e personalizzazione, per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie, nel rispetto dei ritmi, delle abitudini e del percorso di crescita di ogni bambino/bambina.

Art. 2
Formazione

1. Per l’esercizio dell’attività è richiesto uno dei seguenti attestati di formazione:

a) attestato di formazione come insegnante di scuola dell’infanzia o come assistente all’infanzia,

oppure

b) attestato di frequenza con profitto di un corso di formazione di almeno 450 ore.

Art. 3
Locali

1. L’attività è svolta nella propria abitazione presso il maso. L’abitazione soddisfa gli standard qualitativi di cui al decreto del Presidente della Provincia 21 novembre 2017, n. 42, e successive modifiche.

2. Per il calcolo dei posti trova applicazione il decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22, e successive modifiche.

Art. 4
Collaborazione con l’Agenzia per la famiglia

1. La cooperativa che gestisce l’attività garantisce la collaborazione con l’Agenzia per la famiglia.

 

2. Attività: “Fattoria didattica”

Attività ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8

Art. 1
Descrizione

1. Le fattorie didattiche sono imprese agricole che organizzano, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c), della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, attività didattiche e degustazioni di prodotti agroalimentari, sia di produzione propria che di altre imprese della zona, nonché attività di assistenza a persone anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio rurale e del suo patrimonio culturale.

2. Nella fattoria didattica vengono ospitati gruppi di visitatori – principalmente scolaresche di ogni ordine e grado – con cui si svolgono attività didattiche e divulgative innanzitutto allo scopo di:

a) fare riscoprire il valore "culturale" dell'agricoltura e del mondo rurale, valorizzando la figura dell’agricoltore/dell’agricoltrice e la sua funzione educativa e divulgativa;

b) creare una rete di relazioni fra produttori e giovani consumatori, finalizzata a far conoscere i metodi di produzione agricola, i prodotti di qualità e uno stile di vita sano e naturale;

c) rafforzare il legame dei giovani con il territorio rurale e porre le basi per uno sviluppo sostenibile.

Art. 2
Formazione

1. L’imprenditore agricolo/L’imprenditrice agricola che svolge l’attività deve possedere un’adeguata formazione professionale ai sensi del punto 6 dell’allegato C della deliberazione della Giunta provinciale 9 dicembre 2008, n. 4617. La formazione può essere comprovata anche da un familiare dell’imprenditore/dell’imprenditrice che collabora in modo continuativo nell’impresa e che svolge effettivamente l’attività.

Art. 3
Locali

1. L’attività può essere svolta su terreni dell'impresa agricola, nonché in edifici o parti di essi ubicati su tali terreni.

2. L’utilizzo degli edifici o di parte di essi per l’attività di agricoltura sociale non comporta un cambio della destinazione d’uso.

3. Gli spazi adibiti ad uso didattico, sia al chiuso che all’aperto, devono possedere idonei requisiti di stabilità e sicurezza ed essere dotati di attrezzature e di servizi igienico-sanitari adeguati al tipo di attività svolta e alla capacità ricettiva indicata nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). I servizi igienico-sanitari si possono trovare anche nei locali privati dell’impresa agricola. Inoltre, per l'esercizio dell'attività devono essere previsti un adeguato numero di posti a sedere all’aperto e una sala di soggiorno.

Art. 4
Collaborazione con scuole di ogni ordine e grado

1. L’impresa agricola che offre l’attività deve garantire la collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado interessate all’attività stessa.

Art. 5
Partecipazione ai costi da parte della pubblica amministrazione

1. La Ripartizione provinciale Agricoltura finanzia fino al 70% della tariffa giornaliera tramite le scuole.

2. All’erogazione provvede la rispettiva scuola.

 

3. Attività: “Vivere insieme la quotidianità” un servizio per persone anziane

Attività ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8

Art. 1
Descrizione

1. "Vivere insieme la quotidianità" è un’attività sociale di sostegno offerta da persone, di seguito denominate promotori/promotrici di vita quotidiana, che, in collaborazione con le cooperative sociali, provvedono all’accoglienza di persone anziane, coinvolgendole nella propria vita familiare quotidiana e fornendo loro accompagnamento e vitto in misura adeguata. Ciò avviene anche proponendo alle persone piccoli compiti che queste possono svolgere autonomamente.

2. Il servizio è prestato nell’abitazione presso il maso in cui vive il promotore/la promotrice di vita quotidiana.

3. Il servizio rappresenta una forma flessibile di accoglienza semiresidenziale o residenziale di uno o più utenti che necessitano di un sostegno per affrontare la vita quotidiana. Possono essere accolti al massimo tre utenti contemporaneamente.

4. L’accoglienza residenziale è fornita per un periodo di tempo limitato. Indipendentemente dal limite temporale, l’accoglienza residenziale può essere offerta anche per singoli giorni/singole notti o nel fine settimana.

5. Il servizio viene fornito in via preferenziale nel comune di residenza della persona che lo richiede.

Art. 2
Destinatari

1. Il servizio è rivolto a persone anziane (oltre i 65 anni di età), residenti in Alto Adige, non inquadrate in alcun livello di non autosufficienza o inquadrate nel primo o secondo livello. Le persone inquadrate al secondo livello di non autosufficienza possono essere ammesse al servizio alle condizioni previste dai criteri che disciplinano l’organizzazione e la gestione del servizio stesso, di seguito denominati criteri.

2. Se la persona necessita di un’assistenza infermieristica, è necessario il parere positivo del servizio infermieristico domiciliare territorialmente competente.

3. L’utente non può avere alcun vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado con il promotore/la promotrice di vita quotidiana o con i suoi familiari.

Art. 3
Promotore/Promotrice di vita quotidiana

1. Il promotore/La promotrice di vita quotidiana è socio/socia della cooperativa che gestisce il servizio ed è personalmente responsabile del corretto svolgimento del servizio stesso.

2. Il promotore/La promotrice di vita quotidiana possiede i seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai 21 anni;

b) formazione di cui all’articolo 4;

c) disponibilità di un’abitazione idonea ai sensi dell’articolo 5.

Art. 4
Formazione

1. Per l’esercizio dell’attività è richiesto uno dei seguenti attestati di formazione:

a) attestato del corso di formazione “Vivere insieme la quotidianità” di cui ai criteri,

oppure

b) diploma relativo a uno sei seguenti profili professionali:

1) assistente sociale;

2) educatore/educatrice sociale;

3) educatore/educatrice per soggetti portatori di handicap o educatore/educatrice (qualifiche ad esaurimento;

4) tecnico/tecnica dei servizi sociali;

5) operatore/operatrice socio-assistenziale;

6) assistente per soggetti portatori di handicap (qualifica ad esaurimento);

7) assistente geriatrico/geriatrica;

8) assistente familiare;

9) infermiere/infermiera.

2. Ai fini della formazione di cui al comma 1, lettera a), alle operatrici e agli operatori socio-sanitari possono essere riconosciuti alcuni contenuti della relativa formazione professionale, purché tali contenuti abbiano almeno lo stesso numero di ore del corrispondente modulo del corso.

3. È riconosciuta anche la formazione acquisita con la frequenza proficua di uno dei seguenti corsi:

a) “Der soziale Bauernhof”;

b) “Seniorenbetreuung am Bauernhof und bei Gastfamilien im ländlichen Raum”.

Art. 5
Locali

1. L’abitazione presso il maso in cui è prestato il servizio soddisfa gli standard qualitativi di cui ai criteri.

Art. 6
Autorizzazione e accreditamento

1. La cooperativa che gestisce il servizio deve essere in possesso dell’autorizzazione di cui ai criteri.

2. In seguito all’approvazione dei criteri di accreditamento del servizio, questo dovrà essere accreditato.

Art. 7
Collaborazione con le strutture socio-sanitarie esistenti

1. La cooperativa che gestisce il servizio garantisce la collaborazione con i servizi sociali e sanitari presenti sul territorio provinciale, e in particolare con lo Sportello unico per l’assistenza e cura di cui all’articolo 15/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, attivo nel rispettivo comprensorio.

 

Art. 8
Partecipazione ai costi da parte della pubblica amministrazione

1. La Provincia sostiene questo servizio attraverso contributi per le spese di gestione a favore delle cooperative.

 

4. Attività “Vivere insieme la quotidianità”, un servizio per persone con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica

Attività ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8

Art. 1
Descrizione

1. "Vivere insieme la quotidianità" è un’attività sociale di sostegno offerta da persone, di seguito denominate promotori/promotrici di vita quotidiana, che, in collaborazione con le cooperative sociali, provvedono all’accoglienza di persone con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica, coinvolgendole nella propria vita familiare quotidiana e fornendo loro accompagnamento e vitto in misura adeguata. Ciò avviene anche proponendo alle persone piccoli compiti che queste possono svolgere autonomamente.

2. Il servizio è prestato nell’abitazione presso il maso in cui vive il promotore/la promotrice di vita quotidiana.

3. Il servizio rappresenta una forma flessibile di accoglienza semiresidenziale o residenziale di uno o più utenti che necessitano di un sostegno per affrontare la vita quotidiana. Possono essere accolti al massimo tre utenti contemporaneamente.

4. L’accoglienza residenziale è fornita per un periodo di tempo limitato. Indipendentemente dal limite temporale, l’accoglienza residenziale può essere offerta anche per singoli giorni/singole notti o nel fine settimana.

5. Il servizio viene fornito in via preferenziale nel comune di residenza della persona che lo richiede.

Art. 2
Destinatari

1. L’offerta è rivolta a persone maggiorenni con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, residenti in Alto Adige, non inquadrate in alcun livello di non autosufficienza o inquadrate nel primo o secondo livello. Le persone inquadrate al secondo livello di non autosufficienza possono essere ammesse al servizio alle condizioni previste dai criteri che disciplinano l’organizzazione e la gestione del servizio stesso, di seguito denominati criteri.

2. Se la persona necessita di un’assistenza infermieristica, è necessario il parere positivo del servizio infermieristico domiciliare territorialmente competente.

3. L’utente non può avere alcun vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado con il promotore/la promotrice di vita quotidiana o con i suoi familiari.

Art. 3
Promotore/Promotrice di vita quotidiana

1. Il promotore/La promotrice di vita quotidiana è socio/socia della cooperativa che gestisce il servizio ed è personalmente responsabile del corretto svolgimento del servizio stesso.

2. Il promotore/La promotrice di vita quotidiana possiede i seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai 21 anni;

b) formazione di cui all’articolo 4;

c) disponibilità di un’abitazione idonea ai sensi dell’articolo 5.

Art. 4
Formazione

1. Per l’esercizio dell’attività è richiesto uno dei seguenti attestati di formazione:

a) attestato del corso di formazione “Vivere insieme la quotidianità” di cui ai criteri,

oppure

b) diploma relativo a uno sei seguenti profili professionali:

1) assistente sociale;

2) educatore/educatrice sociale;

3) educatore/educatrice per soggetti portatori di handicap o educatore/educatrice (qualifiche ad esaurimento;

4) tecnico/tecnica dei servizi sociali;

5) operatore/operatrice socio-assistenziale;

6) assistente per soggetti portatori di handicap (qualifica ad esaurimento);

7) assistente geriatrico/geriatrica;

8) assistente familiare;

9) infermiere/infermiera.

2. Ai fini della formazione di cui al comma 1, lettera a), alle operatrici e agli operatori socio-sanitari possono essere riconosciuti alcuni contenuti della relativa formazione professionale, purché tali contenuti abbiano almeno lo stesso numero di ore del corrispondente modulo del corso.

3. È riconosciuta anche la formazione acquisita con la frequenza proficua di uno dei seguenti corsi, fermo restando quanto previsto dal comma 4:

a) “Der soziale Bauernhof”;

b) “Seniorenbetreuung am Bauernhof und bei Gastfamilien im ländlichen Raum”.

4. La formazione di cui al comma 3 dev’essere integrata da un attestato di frequenza proficua dei seguenti moduli del corso di formazione “Vivere insieme la quotidianità” di cui ai criteri:

a) Peculiarità e malattie degli anziani e delle persone con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica;

b) Integrazione degli anziani e delle persone con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica nella vita della famiglia;

c) Attivazione e promozione della quotidianità;

d) Offerte in ambito sociale rivolte alle persone anziane e alle persone con disabilità, malattia psichica e con dipendenza patologica in Alto Adige, lavoro di rete e contatti.

Art. 5
Locali

1. L’abitazione presso il maso in cui è prestato il servizio soddisfa gli standard qualitativi di cui ai criteri.

Art. 6
Autorizzazione e accreditamento

1. La cooperativa che gestisce il servizio deve essere in possesso dell’autorizzazione di cui ai criteri.

2. In seguito all’approvazione dei criteri di accreditamento del servizio, questo dovrà essere accreditato.

Art. 7
Collaborazione con le strutture socio-sanitarie esistenti

1. La cooperativa che gestisce il servizio garantisce la collaborazione con i servizi sociali e sanitari presenti sul territorio provinciale, e in particolare con lo Sportello unico per l’assistenza e la cura di cui all’articolo 15/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, attivo nel rispettivo comprensorio.

Art. 8
Partecipazione ai costi da parte della pubblica amministrazione

1. La Provincia sostiene questo servizio attraverso contributi per le spese di gestione a favore delle cooperative.

 

5. Attività “Pasto nel vicinato”

Attività ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8

 

Art. 1
Descrizione

1. Il “Pasto nel vicinato” rappresenta una forma della prestazione “Pasti a domicilio” ed è un’attività sociale di sostegno che prevede la somministrazione di pasti presso il maso in cui vive il fornitore/la fornitrice del servizio. Il pasto è servito in un contesto rurale e consumato in compagnia della persona che offre il servizio e della sua famiglia.

2. Se chi fruisce del servizio non può lasciare la propria abitazione e questa si trova nello stesso comune del maso o in un comune limitrofo, i pasti possono essere consegnati a domicilio.

3. Presso il maso possono essere serviti al massimo sei utenti contemporaneamente. Nel caso di consegna di pasti a domicilio, la fornitura è per un massimo di dieci utenti.

4. Il servizio garantisce all’utente l'assunzione giornaliera di almeno un pasto caldo, sano, equilibrato e adeguato al suo fabbisogno, utilizzando principalmente prodotti regionali, stagionali e di propria produzione e tenuto conto delle sue particolari esigenze nutrizionali e di assunzione di cibo. Allo stesso tempo viene offerta all’utente un’occasione di incontro per contrastare l'isolamento sociale.

5. Il servizio deve essere garantito tutto l’anno per almeno cinque giorni alla settimana.

6. Il fornitore/La fornitrice del servizio garantisce il rispetto delle vigenti norme igieniche e delle altre norme previste per la preparazione, la produzione, la trasformazione, la somministrazione e la consegna degli alimenti. Se i pasti vengono consegnati a domicilio, è obbligatorio usare idonei contenitori per il trasporto.

7. Il servizio viene fornito in via preferenziale nel comune di residenza della persona che lo richiede.

Art. 2
Destinatari

1. Il servizio è rivolto a persone anziane (oltre i 65 anni di età) non inquadrate in alcun livello di non autosufficienza o inquadrate nel primo o secondo livello, nonché a persone maggiorenni con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, che risiedono in Alto Adige.

2. Se la persona necessita di un’assistenza infermieristica, è necessario il parere positivo del servizio infermieristico domiciliare territorialmente competente.

3. Per la somministrazione dei pasti a persone con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica è necessario il parere positivo del distretto sociale territorialmente competente.

4. Le persone che utilizzano questo servizio devono soddisfare tutti i requisiti richiesti per fruire della prestazione “pasti a domicilio”.

5. L’utente non può avere alcun vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado con la persona che fornisce il servizio o con i suoi familiari.

Art. 3
Fornitore/Fornitrice del servizio

1. Chi fornisce il servizio è personalmente responsabile dell'espletamento dello stesso e possiede i seguenti requisiti:

a) è titolare di un’impresa agricola che svolge l’attività di “Hofschank” o “party-service” ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, oppure è un/una familiare che collabora continuativamente nell’impresa stessa;

b) ha un’età non inferiore ai 21 anni;

c) è in possesso della formazione di cui all’articolo 4;

d) ha la disponibilità di un maso idoneo ai sensi dell’articolo 5.

Art. 4
Formazione

1. Per l’esercizio dell’attività è richiesto uno dei seguenti attestati di formazione:

a) attestato del corso di formazione “Pasto nel vicinato” di cui ai criteri che disciplinano l’organizzazione e la gestione del servizio, di seguito denominati criteri,

oppure

b) diploma di scuola professionale per l’economia domestica e agroalimentare e attestato di frequenza proficua dei seguenti moduli del corso di formazione “Pasto nel vicinato”:

1) Peculiarità e malattie degli anziani e delle persone con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica;

2) Organizzazione del servizio e fondamenti giuridici focalizzati sulla preparazione dei pasti”,

oppure

c) laurea in dietistica.

Art. 5
Locali

1. Il maso in cui è prestato il servizio soddisfa gli standard qualitativi di cui ai criteri.

Art. 6
Autorizzazione

1. L’impresa agricola che offre il servizio deve essere in possesso dell’autorizzazione di cui ai criteri.

Art. 7
Collaborazione con le strutture socio-sanitarie esistenti

1. L’impresa agricola che offre il servizio garantisce la collaborazione con i servizi sociali e sanitari presenti sul territorio provinciale, e in particolare con lo Sportello unico per l’assistenza e la cura di cui all’articolo 15/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, attivo nel rispettivo comprensorio.

Art. 8
Partecipazione ai costi da parte della pubblica amministrazione

1. La Provincia sostiene questo servizio nell’ambito dell’agricoltura sociale mediante l’integrazione della tariffa per le persone bisognose. A seconda del bisogno del/della richiedente, l’ente che ha autorizzato il servizio si assume il costo restante della tariffa.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
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ActionActionf) Legge provinciale 11 novembre 1974, n. 20 —
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ActionActioni) Legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12
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ActionActionm) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1986, n. 7 
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ActionActionp) Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23 —
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ActionActiont) Legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8
ActionActionu) Decreto del Presidente della Provincia 17 maggio 2021, n. 18
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