1. La concessione del sussidio o l’eventuale rigetto della domanda sono disposti con decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale competente.
2. La liquidazione del sussidio è disposta dal direttore/dalla direttrice dell’ufficio provinciale competente per l’istruttoria, sulla base di quanto dichiarato dal/dalla richiedente nella domanda.