1. Il sussidio è concesso nella seguente misura:
a) 30 per cento dei costi fissi annuali di cui all’articolo 4, nel caso di un calo di fatturato complessivo dell’impresa nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, dal 30 al 40 per cento, rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente;
b) 40 per cento dei costi fissi annuali di cui all’articolo 4, nel caso di un calo di fatturato complessivo dell’impresa superiore al 40 per cento e fino a un massimo del 50 per cento nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente;
c) 50 per cento dei costi fissi annuali di cui all’articolo 4, nel caso di un calo di fatturato complessivo dell’impresa superiore al 50 per cento nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente.
2. Per le imprese richiedenti che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° aprile 2019 il sussidio è determinato nella misura del 30 per cento dei costi fissi di cui all’articolo 4 per l’anno 2020. Per le imprese richiedenti che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° aprile 2020 possono essere considerati i costi degli ultimi 12 mesi fino al 31 marzo 2021. Il sussidio non può comunque essere superiore alla perdita di esercizio del periodo considerato.
3. Il sussidio non potrà comunque superare il limite di 100.000,00 euro per impresa autonoma o associata ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014.