1. Il sussidio è concesso nella seguente misura:
a) 3.000,00 euro per le imprese richiedenti di cui all’articolo 4, comma 4, che hanno iniziato l’attività dopo il 1° ottobre 2019;
b) 5.000,00 euro per le imprese richiedenti che svolgono le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), che nel semestre 1° ottobre 2020 – 31 marzo 2021 hanno subito, per tali attività, una riduzione del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto al semestre 1° ottobre 2019 – 31 marzo 2020;
c) 10.000,00 euro per le imprese richiedenti che svolgono le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), che nel semestre 1° ottobre 2020 – 31 marzo 2021 hanno subito, per tali attività, una riduzione del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto al semestre 1° ottobre 2019 – 31 marzo 2020.