1. Nella coltivazione delle superfici colturali di cui alla domanda di aiuto il/la richiedente si impegna a:
a) partecipare all’intervento 10.1.1 Colture foraggere della misura M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali o alla misura M11 - Agricoltura biologica a norma del Programma di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Bolzano;
b) non spianare né drenare le superfici interessate;
c) preservare le strutture esistenti come i cumuli di pietrame, i muri in pietra a secco e le siepi; sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria;
d) rispettare la data di sfalcio in funzione della sottozona, cioè non prima del:
- 25 giugno nella zona bassa (1)
- 1° luglio nella zona media (2) e
- 8 luglio nella zona alta (3).
e) inserire la data di sfalcio relativa alla particella interessata nel registro di cui all’allegato 2;
f) consentire alle autorità preposte al controllo, in qualsiasi momento e senza preavviso, il libero accesso alle superfici coltivate, ed esibire i documenti richiesti ai fini del controllo.
2. Nel caso in cui situazioni climatiche particolari rendessero necessario lo spostamento della data di sfalcio, l’Ufficio Zootecnia della Ripartizione provinciale Agricoltura ne darà comunicazione ai/alle richiedenti almeno 30 giorni prima della data di sfalcio possibile.